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La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo
al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che
possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti
e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva
"Habitat", con lo scopo di salvaguardare l'integrità
dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio
ambientale.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono
all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione
dei valori naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art.
6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha
sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella
normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione
di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi,
non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un
sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare
e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può
avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza
deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.
Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede
che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: (a) una
descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento,
in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione,
alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle
risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo
ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e
le tecnologie utilizzate; (b) un'analisi delle interferenze del piano
o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione
le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura
di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto
ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli
elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative
del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
Cfr. Normative e documenti di riferimento
Il testo riportato è per lo più tratto dal sito web del
Ministero dell'Ambiente e del Territorio - Direzione Conservazione
Natura.