LA CONSIGLIERA
DI PARITÀ
Il Decr. Leg.vo 196/2000 ha ampliato
e rafforzato le funzione ed i compiti della Consigliera di
Parità, soggetto istituzionale al quale il Legislatore
ha affidato il compito di promozione e controllo dellattuazione
dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione
per donne e uomini nel lavoro. Nellesercizio delle funzioni attribuitele
la Consigliera di Parità è pubblico ufficiale
ed ha lobbligo di segnalazione allautorità
giudiziaria per i reati di ci venga a conoscenza. Rileva situazioni di squilibrio di genere;
promuove lattuazione delle politiche di Pari Opportunità
da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato
del lavoro. Interagisce e collabora con gli Assessori
del Lavoro degli Enti Locali e con altri organi di Parità. Tutela i lavoratori/lavoratrici ed esperisce
il tentativo di conciliazione obbligatoria nelle controversie
individuali di lavoro aventi ad oggetto una discriminazione
basata sul sesso. Agisce in giudizio contro le discriminazioni
del lavoro. Approva e sostiene le azioni positive
attraverso la promozione dei progetti e lindividuazione
di risorse comunitarie, nazionali e regionali in materia di
pari opportunità. Diffonde la conoscenza e lo scambio fra
buone prassi e attività di formazione. La Consigliera Provinciale di Parità
è componente a tutti gli effetti delle Commissioni
Provinciali tripartite previste dagli artt. 4 e 6 del Decreto
Legislativo n. 469/97. Partecipa ai tavoli di parternariato
locale ed ai Comitati di Sorveglianza. E componente della Commissione
di Parità Provinciale ovvero di organismo diversamente
denominato che svolge funzioni analoghe.
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