REGOLAMENTO EMAS
Il Regolamento Emas rappresenta lo strumento di cui si è dotata la Comunità Europea per dare concreta attuazione al ruolo ed alla responsabilità delle organizzazioni nel rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutto il territorio dell'Unione Europea (rif.to: Programma "per uno sviluppo durevole e sostenibile", 1 febbraio 1993).
Il riferimento per l'applicazione dello schema è il Regolamento CE 761/2001 del 19 marzo 2001, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CEE 1836/93 del 29 giugno 1993.
A differenza del primo Regolamento EMAS (la cui applicazione era limitata ai soli siti industriali), quello attualmente in vigore è applicabile alle organizzazioni nel loro complesso. Quindi l'accesso è possibile anche ad aziende di servizi, pubbliche amministrazioni, etc.
L'organizzazione che intenda aderire ad EMAS deve:
- effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, prodotti e servizi ed attuare un sistema di gestione ambientale che, tra l'altro, consenta il rispetto della legislazione ambientale in materia;
- effettuare audit al fine di valutare le prestazioni ambientali;
- elaborare una dichiarazione ambientale tramite la quale fornire ai soggetti interessati le necessarie informazioni sulla propria situazione ambientale, sui propri obiettivi e target ambientali nell'ottica del miglioramento continuo;
- far convalidare il proprio sistema di gestione (analisi ambientale, sistema di gestione, dichiarazione) da un Verificatore accreditato;
- trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione EMAS Italia) che procede alla registrazione dopo accurata istruttoria curata da APAT e dalle Agenzie regionali (ARPA) per la parte specifica di verifica di conformità legislativa, pre-requisito per accedere al sistema.