AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO
Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca Vista la Legge della Regione Lazio n°17 del 2 maggio 1995
e la Delibera del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998 n° 450, da cui si rileva che i
danni provocati da fauna selvatica non identificabile come particolarmente protetta sono
risarcibili dallAmministrazione Provinciale, nelle more della costituzione degli
A.T.C.. Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 12
dell8 febbraio 1993 e n. 123 del 3 ottobre 1994, con le quali è stata approvata la
regolamentazione del risarcimento dei danni alle colture provocati da fauna selvatica SI RENDE NOTO che tutti gli interessati debbono far
pervenire le richieste di indennizzo
ENTRO 5 GIORNI DALLEVENTO DANNOSO LAmministrazione Provinciale, entro 30 giorni
dalla ricezione della denuncia-richiesta, provvederà allaccertamento ed alla
valutazione del danno e successivamente procederà a liquidare i danni nella misura del
100% del danno stimato, in presenza di congrui finanziamenti regioinali. Superati i tempi
stabiliti per laccertamento possono essere presentate, da parte dei soggetti
interessati, perizie di parte asseverate da tecnici iscritti agli albi professionali: LAmministrazione Provinciale darà comunicazione agli
interessati dellavvenuta liquidazione ed allinizio di ogni anno pubblicherà
allAlbo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi, lelenco dei soggetti che
nellanno precedente sono stati risarciti con specificate le somme corrisposte. Nelle domande, in carta semplice, dovrà essere
specificato:
- il luogo e la data dellevento verificatosi;
- il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o
infrastruttura danneggiati;
- la quantità o stima del danno;
- le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo
hanno causato
- ricevuta versamento di £.100.000 sul c/c postale n°
12602017 intestato al tesoriere dellAmministrane Provinciale di Viterbo. somma che
verrà restituita al momento del risarcimento del danno:
Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di valore
inferiore a £. 100.000
Le domande in parola dovranno dovranno essere corredate da:
- dati anagrafici completi di n° di telefono e residenza,
Codice Fiscale secondo modello appositamente predisposto
- copie del titolo di proprietà o possesso e relativa pianta
catastale, o dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 403/98
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del
DPR 403/98 attestante il tipo di proprietà o possesso, la dichiarazione di non aver
ricevuto risarcimenti da altri Enti e che il terreno non ricade in Azienda
Faunistico-Venatoria, Riserva Naturale o Parco (Per questi ultimi le richieste di
indennizzo devono essere rivolte ai rispettivi Enti od organismi di gestione o
concessionari, ai sensi degli artt.: n 33 comma 2 e n. 42 comma 4 lett. a della citata
Legge Regionale n. 17 del 2 maggio 1995)
Le domande dovranno essere presentate complete sia nelle
dichiarazioni che negli allegati, in caso contrario lufficio competente provvederà
a richiederne la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla
ricezione della richiesta, pena larchiviazione della pratica. In particolare se
la domanda fosse priva di planimetria e visura non si procederà a sopralluogo fino
alla presentazione di tali documenti con conseguente rischio di non rilevabilità
delle tracce e quindi impossibilità di indennizzo. Sono individuate le seguenti tipologie di prodotti
danneggiati:
- Colture erbacee:
- impianti di prati-pascoli
- colture foraggiere, cerealicole, industriali, oleaginose e
proteoleaginose;
- colture orticole.
- Colture arboree in attualità di coltivazione:
- frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto
- rimboschimenti fino a tre anni dallimpianto.
Le tipologie delle opere danneggiate ammesse a risarcimento
del danno sono le seguenti:
- apprestamenti di allevamento vegetale o animale;
- impianti aziendali di irrigazione;
- opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture
arboree;
- piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di
irrigazione delle acque ( terrazze, gradoni, lunette, arginature, fossetti, palificazioni,
etc.
Si ritiene opportuno far presente che:
- PER DANNI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE
ALLACCERTAMENTO DEL TECNICO DELLA PROVINCIA SULLO STESSO TERRENO E PER LA STESSA
COLTURA: NESSUN SECONDO SOPRALLUOGO VERRA EFFETTUATO E QUINDI NESSUN INDENNIZZO
RICONOSCIUTO
- NESSUN SOPRALLUOGO VERRA EFFETTUATO E QUINDI NESSUN
INDENNIZZO VERRA CORRISPOSTO , OVE SIA INPOSSIBILE VALUTARE IL DANNO ESSENDO
GIA STATO RACCOLTO IL PRODOTTO
- QUALORA I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE LAZIO
AI SENSI DELLA L.R. 17/95 NON SIANO SUFFICIENTI A COPRIRE LINTERO AMMONTARE DEGLI
INDENNIZZI DA RISARCIRE SI PROCEDERà ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL SINGOLO INDENNIZZO
.
Presso lUfficio competente sono a disposizione degli
interessati e delle Associazioni di categoria appositi modelli di domanda. Per eventuali ulteriori informazioni
rivolgersi allo 0761/3131 Viterbo, 15 marzo 1999
LAssessore
all'agricoltura
Mario Lega | Il Dirigente
Dr. Mauro Gianlorenzo |
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