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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO


ALBO PRETORIO


DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE DERIVANTI DA FAUNA SELVATICA


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca

Vista la Legge della Regione Lazio n°17 del 2 maggio 1995 e la Delibera del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998 n° 450, da cui si rileva che i danni provocati da fauna selvatica non identificabile come particolarmente protetta sono risarcibili dall’Amministrazione Provinciale, nelle more della costituzione degli A.T.C..

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 12 dell’8 febbraio 1993 e n. 123 del 3 ottobre 1994, con le quali è stata approvata la regolamentazione del risarcimento dei danni alle colture provocati da fauna selvatica

SI RENDE NOTO

che tutti gli interessati debbono far pervenire le richieste di indennizzo
ENTRO 5 GIORNI DALL’EVENTO DANNOSO

L’Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia-richiesta, provvederà all’accertamento ed alla valutazione del danno e successivamente procederà a liquidare i danni nella misura del 100% del danno stimato, in presenza di congrui finanziamenti regioinali. Superati i tempi stabiliti per l’accertamento possono essere presentate, da parte dei soggetti interessati, perizie di parte asseverate da tecnici iscritti agli albi professionali:

L’Amministrazione Provinciale darà comunicazione agli interessati dell’avvenuta liquidazione ed all’inizio di ogni anno pubblicherà all’Albo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi, l’elenco dei soggetti che nell’anno precedente sono stati risarciti con specificate le somme corrisposte.

Nelle domande, in carta semplice, dovrà essere specificato:

  1. il luogo e la data dell’evento verificatosi;
  2. il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati;
  3. la quantità o stima del danno;
  4. le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato
  5. ricevuta versamento di £.100.000 sul c/c postale n° 12602017 intestato al tesoriere dell’Amministrane Provinciale di Viterbo. somma che verrà restituita al momento del risarcimento del danno:

Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di valore inferiore a £. 100.000

Le domande in parola dovranno dovranno essere corredate da:

  • dati anagrafici completi di n° di telefono e residenza, Codice Fiscale secondo modello appositamente predisposto
  • copie del titolo di proprietà o possesso e relativa pianta catastale, o dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 403/98
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 403/98 attestante il tipo di proprietà o possesso, la dichiarazione di non aver ricevuto risarcimenti da altri Enti e che il terreno non ricade in Azienda Faunistico-Venatoria, Riserva Naturale o Parco (Per questi ultimi le richieste di indennizzo devono essere rivolte ai rispettivi Enti od organismi di gestione o concessionari, ai sensi degli artt.: n 33 comma 2 e n. 42 comma 4 lett. a della citata Legge Regionale n. 17 del 2 maggio 1995)

Le domande dovranno essere presentate complete sia nelle dichiarazioni che negli allegati, in caso contrario l’ufficio competente provvederà a richiederne la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l’archiviazione della pratica. In particolare se la domanda fosse priva di planimetria e visura non si procederà a sopralluogo fino alla presentazione di tali documenti con conseguente rischio di non rilevabilità delle tracce e quindi impossibilità di indennizzo.

Sono individuate le seguenti tipologie di prodotti danneggiati:

  1. Colture erbacee:
  • impianti di prati-pascoli
  • colture foraggiere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose;
  • colture orticole.
  1. Colture arboree in attualità di coltivazione:
  • frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto
  • rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto.

Le tipologie delle opere danneggiate ammesse a risarcimento del danno sono le seguenti:

  • apprestamenti di allevamento vegetale o animale;
  • impianti aziendali di irrigazione;
  • opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
  • piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di irrigazione delle acque ( terrazze, gradoni, lunette, arginature, fossetti, palificazioni, etc.

Si ritiene opportuno far presente che:

  1. PER DANNI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALL’ACCERTAMENTO DEL TECNICO DELLA PROVINCIA SULLO STESSO TERRENO E PER LA STESSA COLTURA: NESSUN SECONDO SOPRALLUOGO VERRA’ EFFETTUATO E QUINDI NESSUN INDENNIZZO RICONOSCIUTO
  2. NESSUN SOPRALLUOGO VERRA’ EFFETTUATO E QUINDI NESSUN INDENNIZZO VERRA’ CORRISPOSTO , OVE SIA INPOSSIBILE VALUTARE IL DANNO ESSENDO GIA’ STATO RACCOLTO IL PRODOTTO
  3. QUALORA I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 17/95 NON SIANO SUFFICIENTI A COPRIRE L’INTERO AMMONTARE DEGLI INDENNIZZI DA RISARCIRE SI PROCEDERà ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL SINGOLO INDENNIZZO .

Presso l’Ufficio competente sono a disposizione degli interessati e delle Associazioni di categoria appositi modelli di domanda. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi allo 0761/3131

Viterbo, 15 marzo 1999

L’Assessore all'agricoltura
Mario Lega
Il Dirigente
Dr. Mauro Gianlorenzo

 

Modulo di domanda (File mod_danni.rtf - 10 Kb)



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