Avvisi pubblici
Indirizzi dei servizi pubblici per l'impiego
Dal 7 giugno 2007 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi operativi relativi all'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego adottati con delibera di Giunta della Regione Lazio n. 778 del 31 ottobre 2006
- Pubblicato il 15/6/2007
Dal 7 giugno 2007 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi operativi relativi all'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego adottati con delibera di Giunta della Regione Lazio n. 778 del 31 ottobre 2006 che danno atto a quanto stabilito con la normativa nazionale in materia di collocamento ordinario dei lavoratori e delle disposizioni per agevolare l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro (D.Lgs 181/2000, D.Lgs 297/2002 e D.P.R. 442/2000).
Tra le novità più rilevanti si possono segnalare i nuovi criteri per la compilazione delle graduatorie relative agli avviamenti presso gli Enti Pubblici (ex art. 16 della legge 56/87):
- Base di calcolo - il calcolo del punteggio si effettuerà non più partendo dall'anzianità di iscrizione, ma da una base 100 che verrà assegnata a chiunque si presenti all'avviamento a selezione;
- Situazione economica - è calcolata con riferimento al dato ISEE, che è un indicatore che presenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare;
- Carico familiare - il carico è quello rilevato dallo stato di famiglia: vengono assegnati 10 punti per ogni familiare a carico ed in caso di nucleo monoparentale i punti vengono raddoppiati;
- Età anagrafica - Viene attribuito un ulteriore punteggio in base all'età anagrafica (dopo il compimento dei 40 anni d'età);
- Punteggio totale si calcola aggiungendo o sottraendo alla base 100, i punti relativi alla situazione economica, al carico familiare ed all'età anagrafica. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore ed in caso di pari di punteggio prevale la persona più giovane.
Le altre disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo regionale non si discostano di molto rispetto a quelle già adottate nella Provincia di Viterbo con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro (Circolare n. 1 del 2004 adottata con nota n. 24035 del 20 maggio 2004) entrato in vigore il 1° giugno 2004.
Unico cambiamento di rilievo viene segnalato nella parte relativa alla perdita dello stato di disoccupazione. Il rapporto di lavoro che si interrompe durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, mentre il recesso anticipato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato permette il recupero della pregressa anzianità di iscrizione soltanto in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e solo a condizione che il reddito annuo percepito sia inferiore al reddito non soggetto ad imposizione fiscale (€ 7.500). Sarà, tuttavia, cura del lavoratore chiedere il recupero dell'anzianità con apposita istanza da presentare al Centro per l'Impiego competente per domicilio, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di dimissioni viene riconosciuta la pregressa anzianità solo nel caso in cui queste siano dovute ad una giusta causa.
Particolare attenzione viene data dall'Atto di indirizzo alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Sarà infatti cura dei servizi per l'impiego adottare una serie di misure e di programmi specifici, al fine di intervenire prioritariamente a favore di alcune categorie di soggetti esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata attraverso delle misure di prevenzione.
Le misure consistono nel garantire un colloquio di orientamento mirato a far conoscere al soggetto le notizie relative al mercato del lavoro e gli effetti della nuova disciplina in tema di promozione all'inserimento lavorativo, ed un colloquio di inserimento per accertare le effettive disponibilità del lavoratore in relazione alle reali opportunità offerte dal mondo del lavoro.
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