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  RISORSE IDRICHE

Rilascio concessioni di piccola derivazione d'acqua, tutela quantitativa della risorsa idrica, risparmio idrico, controlli dei prelievi

 

Settore 8: Ambiente - Tutela suolo aria e acqua - Energia
Dirigente: FLAMINIA TOSINI

Servizio Tutela acque - Concessioni e Risorse idriche
Responsabile: MARIA RITA SFORZA

Responsabile dell'ufficio: MARCELLO LIBRIANI

Recapiti dell'ufficio:
Piazza M. Fani n. 6
Tel. 0761 313735
E-mail: sforza@provincia.vt.it

Referenti:
     BRONZETTI FRANCO - Tel. 0761 313736
     CARLETTI DOMENICO - Tel. 0761 313725
     LIBRIANI MARCELLO - Tel. 0761 313735

Normative di riferimento:
  • Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
  • Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 - Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche
  • Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Circolare 1/98
  • D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
  • D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
  • Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 112
  • Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
  • D.G.P. n. 218 del 29 agosto 2000 - Procedure per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua senza opposizione di cui al T.U. sulle acque ed impianti elettrici R.D. n.1775 del 11.12.1933
  • D.G.R. n° 1118 del 25/07/2001 che disciplina sulle modalità di pagamento e corrispettivi per l'utilizzo di acque pubbliche
  • L'art. 38 della L.R. n° 9 del 17/02/2005 che dispone in materia di canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e della relativa addizionale regionale
  • D.G.P. n° 149 del 29/03/2005 - Riscossione della addizionale regionale prevista dalla L.R. n° 28/1998
  • D.G.P. n° 41 del 20/02/2003 in merito alle agevolazioni alle organizzazioni registrate Emas
  • Deliberazione della Giunta Provinciale n° 530 del 29/12/2005: Riordino in materia di procedimenti per il rilascio di concessioni di piccola derivazione d'acqua
  • D. Lgs. n° 152/06 - Norme in materia ambientale

Funzioni

La Provincia è competente, ai sensi del vigente quadro normativo nazionale e regionale, al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua, delle licenze di attingimento annuali (art. 56 del R.D. 1775/33), delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del R.D. 1775/33) e delle denunce dei pozzi, per le finalità di ottimizzazione di gestione della risorsa idrica, in funzione delle specifiche necessità in relazione agli usi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle condizioni di bilancio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come definite nei Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino competenti per territorio.

Le concessioni di piccola derivazione d'acqua sono regolate dal combinato disposto del R. D. 1775/33 (Testo Unico delle leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici) e del R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche). La Provincia di Viterbo ha inoltre adottato il Regolamento per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, che stabilisce i tempi del procedimento e fissa le spese istruttorie a carico del richiedente la concessione.

Campo di applicazione

Sono oggetto di concessione le domande di derivazione di acqua pubblica, ad esclusione degli usi domestici, come definiti dall'art. 93 del R.D. n° 1775/33.
L'Amministrazione Provinciale è competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua. Sono considerate piccole derivazioni quelle che ricadono al di sotto dei seguenti limiti:

  • per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
  • per acqua potabile: litri 100 al secondo;
  • per irrigazione: litri 1000 al secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
  • per bonificazione per colmata: litri 5000 al secondo;
  • per usi industriali: litri 100 al secondo;
  • per uso ittiogenico: litri 100 al secondo;
  • per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo.

Sono comprese nel campo di competenza provinciale sia le derivazioni da acque sotterranee che quelle da acque superficiali.
Le acque sorgenti sono ricomprese tra quelle superficiali quando la sorgente sia connessa con il reticolo idrografico superficiale, costituendo pertanto alimentazione diretta della rete idrografica. In caso diverso sono da ritenersi appartenenti alla categoria delle acque sotterranee.

Il procedimento di concessione. Il procedimento di concessione, a norma del citato R.D. n° 1775/33, prevede una serie di articolati passaggi tecnico-amministrativi, propedeutici al rilascio dell'atto Autorizzativo, tra cui:

  • richiesta di parere, ai sensi dell'art. 96 del D. lgs. n° 152/06, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino, e anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo del bilancio idrico o ideologico, alla Autorità di Bacino competente per territorio.
  • Pubblicazione dell'Avviso della domanda di concessione sulla GU, sul BUR del Lazio, all'Albo Pretorio provinciale, e sul presente sito internet, finalizzato alla verifica di eventuali domande "concorrenti";
  • Ammissione ad istruttoria con Determina Dirigenziale con pubblicazione della domanda per 15gg presso l'Albo pretorio provinciale e del comune ove ricade la derivazione, per la verifica di eventuali osservazioni o opposizioni;
  • Visita locale di istruttoria, per la verifica dei luoghi e delle opere ove ricade la derivazione;
  • Sottoscrizione del disciplinare di concessione, previa acquisizione del parere finanziario da parte della Regione Lazio;
  • Registrazione del disciplinare di concessione presso l'Agenzia delle Entrate;
  • Rilascio dell'Atto Autorizzativo;
  • Collaudo.

Denunce di pozzo

La denuncia del pozzo è obbligo introdotto dall'art. 10 del D.lgs 275/93, il quale stabilisce che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio"; l'omessa denuncia viene punita, salvo che nel caso di cui all'art. 93 del R.D. 1775/33 (pozzi per uso domestico) con la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,46 Euro.
La denuncia deve essere presentata una sola volta, fatta salva la necessità di ulteriori presentazioni dovute a variazioni delle informazioni contenute nel modulo di denuncia.
La denuncia dei pozzi va effettuata ai sensi dell'art. 103 del R.D. n° 1775/33 (Mod. B scarica modulo) relativamente ai nuovi pozzi. Fino al 30/12/2007 è possibile effettuare la denuncia in sanatoria dei pozzi esistenti (scavati antecedentemente al 10/08/1999) ai sensi del D.lgs. 12/07/1993 n° 275 (Mod C scarica modulo);

Concessioni di derivazione pluriennale

  1. Modulo di domanda di concessione (in formato XSL) - (in formato PDF)
  2. Documentazione da allegare alla domanda
  3. Note esplicative sulle modalità di redazione e presentazione della Documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione
  4. Allegati alla domanda (modulistica): Allegato 1 (PDF) - Allegato 2 (PDF) - Allegato 3 (PDF) - Allegato 4 (PDF)
  5. Esempio di calcolo delle coordinate
  6. Spese di istruttoria

La domanda di concessione dovrà essere redatta in quattro copie, di cui una in bollo, secondo le modalità indicate nel modulo di domanda stesso e nelle note esplicative.
Oltre la domanda in bollo si può trasmettere il file "modulo di domanda.xls" debitamente compilato, che potrà essere inviato all'ufficio istruttore, anche mediante posta elettronica.

 

 

 

 

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