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Settore 8: Ambiente - Tutela suolo aria e acqua - Energia
Dirigente: FLAMINIA TOSINI
Responsabile dell'ufficio: MARCELLO LIBRIANI
Recapiti dell'ufficio:Referenti:
BRONZETTI FRANCO - Tel. 0761 313736
CARLETTI DOMENICO - Tel. 0761 313725
LIBRIANI MARCELLO - Tel. 0761 313735
Funzioni
La Provincia è competente, ai sensi del vigente quadro normativo nazionale e regionale, al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua, delle licenze di attingimento annuali (art. 56 del R.D. 1775/33), delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del R.D. 1775/33) e delle denunce dei pozzi, per le finalità di ottimizzazione di gestione della risorsa idrica, in funzione delle specifiche necessità in relazione agli usi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle condizioni di bilancio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come definite nei Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino competenti per territorio.
Le concessioni di piccola derivazione d'acqua sono regolate dal combinato disposto del R. D. 1775/33 (Testo Unico delle leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici) e del R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche). La Provincia di Viterbo ha inoltre adottato il Regolamento per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, che stabilisce i tempi del procedimento e fissa le spese istruttorie a carico del richiedente la concessione.
Campo di applicazione
Sono oggetto di concessione le domande di derivazione di acqua pubblica, ad esclusione degli usi domestici, come definiti dall'art. 93 del R.D. n° 1775/33.
L'Amministrazione Provinciale è competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua. Sono considerate piccole derivazioni quelle che ricadono al di sotto dei seguenti limiti:
Sono comprese nel campo di competenza provinciale sia le derivazioni da acque sotterranee che quelle da acque superficiali.
Le acque sorgenti sono ricomprese tra quelle superficiali quando la sorgente sia connessa con il reticolo idrografico superficiale, costituendo pertanto alimentazione diretta della rete idrografica. In caso diverso sono da ritenersi appartenenti alla categoria delle acque sotterranee.
Il procedimento di concessione. Il procedimento di concessione, a norma del citato R.D. n° 1775/33, prevede una serie di articolati passaggi tecnico-amministrativi, propedeutici al rilascio dell'atto Autorizzativo, tra cui:
Denunce di pozzo
La denuncia del pozzo è obbligo introdotto dall'art. 10 del D.lgs 275/93, il quale stabilisce che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio"; l'omessa denuncia viene punita, salvo che nel caso di cui all'art. 93 del R.D. 1775/33 (pozzi per uso domestico) con la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,46 Euro.
La denuncia deve essere presentata una sola volta, fatta salva la necessità di ulteriori presentazioni dovute a variazioni delle informazioni contenute nel modulo di denuncia.
La denuncia dei pozzi va effettuata ai sensi dell'art. 103 del R.D. n°
1775/33 (Mod. B scarica
modulo) relativamente ai nuovi pozzi. Fino al 30/12/2007 è possibile
effettuare la denuncia in sanatoria dei pozzi esistenti (scavati antecedentemente
al 10/08/1999) ai sensi del D.lgs. 12/07/1993 n° 275 (Mod C
scarica modulo);
Concessioni di derivazione pluriennale
La domanda
di concessione dovrà essere redatta in quattro copie,
di cui una in bollo, secondo le modalità indicate nel
modulo di domanda stesso e nelle note esplicative.
Oltre
la domanda in bollo si può trasmettere il file "modulo
di domanda.xls" debitamente compilato, che potrà
essere inviato all'ufficio istruttore, anche mediante posta
elettronica.