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Requisiti e adempimenti del manutentore
Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 della stessa legge.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale.
Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.
Il manutentore è tenuto ad inviare copia dell'allegato "F" o "G" validata con Bollino Verde avente valore di dichiarazione alla Provincia di Viterbo entro 60 giorni dalla data del controllo su supporto informatico (SOGEMAIT) e cartaceo.
Dal mese di Aprile 2008 sarà disponibile la nuova versione del SO.GE.MA.I.T.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.sogemait3.it/