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Responsabile dell'impianto
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico è individuato nella figura:

  1. Del Proprietario o Occupante, a qualsiasi titolo, dell'immobile in cui è ubicato l'impianto termico, identificato anche come "Conduttore";
  2. Del Terzo Responsabile che ha ricevuto delega scritta relativamente a quell'impianto termico;
  3. Dell'Amministratore, nel caso di condomini a impianto centralizzato in cui non sia stato nominato il Terzo Responsabile.

Obblighi previsti
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico è tenuto a:

  • far eseguire la manutenzione dell'impianto termico
  • il rispetto del periodo annuale di esercizio;
  • osservare l'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;
  • il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

Periodicità del controllo ed eventuale manutenzione

Le modalità del controllo e della eventuale manutenzione sugli impianti termici sono disciplinati dal DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 comma 1 Allegato "L" s.m.i. che prescrivono dette operazioni secondo i seguenti criteri:

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
  2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
  3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

In mancanza di tali indicazioni i controlli di efficienza energetica di cui agli allegati "G" e "F" al presente documento, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito corredata da autocertificazione (obbligatoria per tutti gli impianti termici):

  • Biennale per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;

  • Annuale per gli impianti termici alimentati a combustibile solido e liquido se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;

  • Annualmente per tutti gli altri impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW alimentati a combustibili solidi, liquidi e gassosi.

La suddetta frequenza, infatti, è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e all'allegato "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW.

Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (Allegato G) per impianti di potenzialità inferiore a 35 kW

A partire dal 01 aprile 2008 per tutti gli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso è obbligatoria la trasmissione alla Provincia di Viterbo del rapporto di controllo tecnico "Allegato "G" con il relativo Bollino Verde.

Bollino Verde

Costo e validità:
Impianti termici con potenzialità nominale

inferiore a 35 kW alimentati a combustibile gassoso
€ 14,00
validità annuale
inferiore a 35 kW alimentati a combustibile solido e liquido
€ 7,00
validità annuale

La presentazione alla Provincia di Viterbo del  rapporto di controllo tecnico "Allegato G" di avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data del controllodeve essere effettuata esclusivamente dai manutentori/terzi responsabili su supporto informatico (So.Ge.Ma.I.T. fornito dalla Provincia di Viterbo) e cartaceo corredata dal Bollino Verde.

La mancata presentazione alla Provincia di Viterbo del  rapporto di controllo tecnico "Allegato G" sarà inoltre oggetto di sanzione pari ad € 80,00

Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (Allegato F) per impianti di potenzialità uguale o superiore a 35 kW

A partire dal 01 gennaio 2008 per tutti gli impianti termici di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso è obbligatoria la trasmissione alla Provincia di Viterbo del rapporto di controllo tecnico "Allegato "F" con il relativo Bollino Verde.

Bollino verde

Costo e validità:
Impianti termici con potenzialità nominale

superiore 35 kW e inferiore a 50 kW
€ 80,00
validità annuale
superiore 50 kW e inferiore a 116,3 kW
€ 120,00
validità annuale
superiore 116,4 kW e inferiore a 350 kW
€ 160,00
validità annuale
superiore 350 kW
€ 200,00
validità annuale
superiore 350 kW per ogni generatore aggiuntivo
€ 80,00
validità annuale

La presentazione alla Provincia di Viterbo del  rapporto di controllo tecnico "Allegato F" di avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data del controllo e  deve essere effettuata esclusivamente dai manutentori/terzi responsabili su supporto informatico (So.Ge.Ma.I.T. fornito dalla Provincia di Viterbo) e cartaceo corredata dal Bollino Verde.

La mancata presentazione alla Provincia di Viterbo del  rapporto di controllo tecnico "Allegato F" sarà inoltre oggetto di sanzione pari ad € 150,00

Mancata trasmissione del rapporto di controllo tecnico (Allegato F) per impianti di potenzialità uguale o superiore a 35 kW o (Allegato G) per impianti di potenzialità inferiore a 35 kW

A partire dal 01 gennaio 2009 per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenzialità e combustibile per i quali non sarà trasmessa copia del rapporto di controllo tecnico "Allegato F" o "Allegato G" relativo all'anno precedente, la Provincia di Viterbo provvedrà ad effettuare ispezioni/verifiche biennali con oneri economici a carico degli utenti da pagare esclusivamente tramite bollettino di conto corrente postale n° 12456018 intestato "Provincia di Viterbo - Serv. Prog. Energ. DPR 412/93 ART.11 S" da consegnare in copia all'atto dell'ispezione/ verifica.

Gli oneri economici sono così stabiliti:
Impianti termici con potenzialità nominale

inferiore a 35kW
€ 200,00
superiore o uguale a 35 kW e inf. o uguale a 50 kW
€ 250,00
superiore a 50 kW e inf. o uguale a 116,3 kW
€ 300,00
superiore a 116,3 kW e inf. o uguale a 350 kW 
€ 350,00
superiore a 350 kW
€ 400,00
superiore a 350 kW per ogni generatore aggiuntivo
€ 100,00

Per tutte le informazioni e per il testo integrale gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio Servizio Verifca Impianti Termici Via della Verità n. 12 - 01100 Viterbo oppure telefonare ai seguenti numeri:

Il servizio informazione è attivo dal lunedi al  venerdi, dalle 9:00 alle12:00 e il martedì e giovedi dalle 15:00 alle 16:30.

 

Provincia di Viterbo - Via Saffi, 49 - 01100 VITERBO - Tel. 0761.3131
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