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Diritto allo studio

La normativa vigente (1) in materia è finalizzata a rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l’elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell’educazione permanente e continua.

Gli interventi da essa previsti sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Tali interventi sono attuati dai Comuni in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione Lazio e si rivolgono ai seguenti ambiti di interesse: libri e materiale didattico, fasce d’utenza disagiate, mense scolastiche, assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori, residenze e convitti.

È delegato alle Province il compito di ripartire i fondi da impiegare per detti interventi.

Alle Province spetta in particolare: attuare iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge, attuare interventi in materia di educazione permanente dei cittadini, realizzare progetti mediante affidamento a enti pubblici o privati, promuovere e diffondere esperienze educative, favorire lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale, contribuire all’acquisto di scuolabus ecologici per il trasporto degli alunni da parte dei Comuni, contribuire all’acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici, assegnare contributi per interventi integrativi vari, creare (in sussidiarietà con la Regione Lazio) un sistema informativo e di orientamento educativo a sostegno delle istituzioni scolastiche e degli utenti finali.

Attraverso l’elaborazione di un Piano annuale la Provincia provvede a ripartire l’85% dei fondi per il diritto allo studio, trasferiti dalla Regione Lazio, tra i sessanta Comuni viterbesi, applicando sette precisi parametri; provvede altresì a ripartire il 15% restante dei fondi per contribuire alla realizzazione di iniziative e progetti (con riferimento agli artt. 16,17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 della L.R. 29/92) da parte dei Comuni o delle scuole di ogni ordine e grado o di enti e associazioni competenti in materia di pubblica istruzione.

(1) L.R. 30 Marzo 1992, n°. 29 e successive modifiche e integrazioni (art. 25 della L.R. 22 Maggio 1997, n°. 11 – art. 5 della L.R. 18 Maggio 1998, n°. 14 – art. 32 della L.R. 07 Agosto 1998, n°. 38 – art. 59 della L.R. 24 Dicembre 2008, n°. 31)

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