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Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n. 297/2003 che ha abolito le liste di collocamento, per essere iscritti disoccupati (o inoccupati) occorre:
- Rilasciare un'autocertificazione, sottoscritta dall'interessato che attesti di non essere impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere un'attività lavorativa il cui reddito non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (pari per l'anno 2004 a € 7500 per redditi da lavoro dipendente e € 4500 per redditi da lavoro autonomo);
- Essere immediatamente disponibili ad un'attività lavorativa;
- Svolgere con continuità azioni di ricerca attiva di lavoro;
- Inoltre bisogna almeno aver compiuto quindici anni ed aver assolto l'obbligo scolastico; I minori debbono essere accompagnati da un genitore.
Per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale devi essere in possesso della licenza media e non aver compiuto i 18 anni di età. Per ulteriori informazioni visita il sito www.sirio.regione.lazio.it.
Il tesserino di disoccupazione non si timbra più e si rimane ugualmente iscritti. È necessario ritornare solo in caso di variazioni (per esempio reddito, carico familiare ecc.) o per effettuare una nuova iscrizione, per aggiornare la propria scheda professionale o per modificare le proprie disponibilità.
Non occorre nessuna iscrizione. È sufficiente recarsi alle selezioni organizzate dalle produzioni muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Al CPI (Centro Provinciali per l'Impiego) di Viterbo, ogni mercoledì e giovedì sono disponibili le offerte di lavoro sia di enti pubblici che di ditte private. L'interessato deve compilare un modulo pre-stampato.
L'orario di apertura al pubblico, unitamente ai recapiti ed ai referenti di ciascun ufficio, è consultabile alla voce organizzazione.
Le aziende che assumono personale tenendo conto di questa legge possono usufruire di sgravi fiscali. Per rientrare in questa legge bisogna essere iscritti al CPI da almeno 24 mesi.
In attesa che le Regioni provvedano a regolamentare le nuove disposizioni introdotte dalla riforma Biagi di cui agli artt. 47/50 del decreto legislativo n. 276/03, continua ad applicarsi la vecchia disciplina che prevede l'età massima a 24 anni non compiuti; tranne nei casi in cui l'azienda rientra nel territorio dell'obiettivo 2 dove l'età è elevata a 26 anni non compiuti. Per le aziende artigiane, e soltanto per alcune qualifiche particolari, l'età è innalzata a 29 anni non compiuti.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, l'accesso all'apprendistato professionalizzante ai giovani dai 18 ai 29 anni.