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Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n. 297/2003 che ha abolito le liste di collocamento, per essere iscritti disoccupati (o inoccupati) occorre:
- Rilasciare un'autocertificazione, sottoscritta dall'interessato che attesti di non essere impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere un'attività lavorativa il cui reddito non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (pari per l'anno 2009 a € 8000 per redditi da lavoro dipendente e € 4500 per redditi da lavoro autonomo);
- Essere immediatamente disponibili ad un'attività lavorativa;
- Svolgere con continuità azioni di ricerca attiva di lavoro;
- Inoltre bisogna almeno aver compiuto quindici anni ed aver assolto l'obbligo scolastico; I minori debbono essere accompagnati da un genitore.
Il tesserino di disoccupazione non si timbra più e si rimane ugualmente iscritti. È necessario ritornare solo in caso di variazioni (per esempio reddito, carico familiare ecc.) o per effettuare una nuova iscrizione, per aggiornare la propria scheda professionale o per modificare le proprie disponibilità.
Al CPI (Centro Provinciale per l'Impiego) di Viterbo, ogni giovedì sono disponibili le offerte di lavoro per gli enti pubblici. Per i datori di lavoro privati le offerte sono disponibili tutti i giorni. È necessario recarsi personalmente al CPI.
Le aziende che assumono personale tenendo conto di questa legge possono usufruire di sgravi fiscali. Per rientrare in questa legge bisogna essere iscritti al CPI da almeno 24 mesi.
Si conserva lo stato di disoccupazione se si percepisce un reddito lordo annuo non superiore a € 8000 se derivante da lavoro dipendente o € 4500 se derivante da attività autonoma a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
Il reddito da considerare è solo quello derivante da attività lavorativa. Per i rapporti a tempo indeterminato il reddito deve essere calcolato su base annua (es. se il rapporto inizia il 1.7.2004 si considera il reddito lordo presunto che sarà percepito in un anno e non quello fino al 31.12.2004).
Il lavoratore deve dichiarare e su richiesta, documentare, al Centro per l'Impiego competente il mancato superamento del reddito minimo escluso da imposizione, e comunicare ogni variazione del reddito per l'anno in corso e gli anni futuri.