
Inizio menu di navigazione
Fine menu di navigazione
Si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti e gli strumenti sui luoghi quotidiani di lavoro.
Possono ottenere l'iscrizione al collocamento obbligatorio:
- le persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali con invalidità superiore al 45% ;
- i non vedenti con cecità assoluta o cecità parziale (residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione di occhiali);
- i sordomuti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, con minorazioni comprese dalla prima all'ottava categoria;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- profughi italiani rimpatriati.
Tutti i Soggetti indicati devono comunque aver compiuto i 15 anni di età e non aver raggiunto l'età pensionabile (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).
L'accertamento dell'invalidità viene effettuato da organismi diversi a seconda della tipologia di invalidità. Per gli invalidi del lavoro è l'INAIL che, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi, volge l'accertamento dello stato invalidante e il controllo sulla permanenza di tale stato. L'Istituto utilizza una scheda per la valutazione globale curando la formulazione e la redazione conclusiva che contiene suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento del disabile. L'esito dell'accertamento andrà ad informare i Comitati tecnici preposti. Per gli invalidi civili, sordomuti e non vedenti, l'accertamento è competenza della commissione medica integrata istituita presso le ASL. Per gli invadi di guerra, civili di guerra, per servizio, la competenza è di una apposita Commissione militare.
Per usufruire dei benefici della legge 68 del 1999, i disoccupati devono iscriversi nell'apposito elenco dei lavoratori disabili, in un'unica graduatoria istituita presso l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia in cui è domiciliato il disabile.
È necessario avere un grado di invalidità superiore al 33% certificato dall'INAIL per gli invalidi del lavoro. Per gli invalidi civili è necessaria un'invalidità superiore al 45%.