Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    Cartelli Stradali: la funzione di pubblica utilità non esclude il pagamento dell'imposta 
	 
	
	    Argomento
	    Imposte e tasse 
	 
	
	    Abstract
	    (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 3 settembre 2004, n. 17852) 
	 
	
	    Testo
	    
Riferimenti normativi:
- Art. 39 D.Lgs. 30 aprile 1992 n, 285 
- Art. 143 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 
- Art.5 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 
Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. 3 settembre 2004, n. 17852
?	Il Fatto
Unâimpresa, esercente attività di pubblicistica e cartellonistica stradale, impugnava lâavviso di accertamento con il quale il  Comune e lâente esattore richiedevano il pagamento dellâimposta sulla pubblicità riguardo a dei cartelli verticali di indicazione, installati lungo la rete viaria comunale, riportanti il nome di unâazienda privata.
Per lâimpresa privata tali cartelli rientravano nella previsione di cui al 
combinato disposto di cui agli artt. 39 D.Lgs. 285/92 e 134 D.P.R. 495/92, ove si esclude il pagamento dellâimposta sulla pubblicità, per tutti quei segnali che abbiano lo scopo di facilitare ed agevolare il traffico veicolare.
Questa tesi veniva respinta sia dalla Commissione tributaria provinciale che dalla Commissione tributaria regionale, le quali intravedevano, nei segnali in questione, una preminente funzione pubblicitaria, con la conseguenza che non potevano essere annoverati tra la segnaletica prevista dagli articoli suddetti.
Lâimpresa in questione ricorreva in Corte di Cassazione eccependo la violazione delle norme di cui sopra e dellâart. 5 D.Lgs 507/93 non essendo riscontrabile, nei segnali in questione, una forma di pubblicità.
La Corte respingeva il ricorso confermando le considerazione giuridiche esposte dalle due commissioni tributarie. 
?	Il Principio
I cartelli che riportino messaggi riferiti a beni e servizi prodotti da unâimpresa o che, anche se privi di tali messaggi, contribuiscano a divulgare nel pubblico dei consumatori il nome dellâazienda, realizzando lâobiettivo di âmigliorare lâimmagine del soggetto 
pubblicizzatoâ, sono sottoposti ad imposizione tributaria da parte dellâente proprietario della strada. 
Lâart 39 D.Lgs. 285/92 e lâart. 134 D.P.R. 495/93 escludono la rilevanza ai fini tributari per quei segnali stradali (di direzione e di itinerario, turistici e di territorio) che abbiano la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e lâindividuazione di località, itinerari, servizi e impianti.
Lâart. 5, comma 2, D.Lgs. 507/93 assoggetta a imposta sulla pubblicità âi messaggi diffusi nellâesercizio di unâattività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare lâimmagine del soggetto pubblicizzatoâ. 
Lâesistenza di unâutilità per la circolazione stradale, derivante dallâinstallazione di cartelli da parte di unâindustria, di un negozio ecc. non può escludere di per sé lâidoneità pubblicitaria degli stessi.
Se ne deduce, perciò, che anche se un cartello sia affisso con fini diversi da quelli propagandistici e reclamistici, ma sia, per sua natura, "potenzialmente idoneo" a far conoscere il nome dellâimpresa, del prodotto ecc. alla massa dei possibili clienti, esso dovrà essere soggetto a imposta sulla pubblicità.
 
	 
	
	    Autore
	    Massimiliano Chiarini 
	 
	
	    Data
	    venerdì 26 novembre 2004 
	 
 
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