Il Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024, n. 190 in vigore dal 30 dicembre 2024), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 118/2022, ha riorganizzato e semplificato i regimi e i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili (compresi gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori) dettando regole per la costruzione o l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, e per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, abrogando articoli e disposizioni, indicati nell’allegato D del provvedimento, che in precedenza rappresentavano la base normativa della disciplina autorizzatoria
Il TUFER è stato modificato prima con decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, convertito in legge 15 gennaio 2026 n. 4, in merito a revisione della disciplina delle aree idonee, con alcune nuove indicazioni in merito ai regimi amministrativi relativi agli impianti realizzati in tali aree e poi con il Dlgs 26 novembre 2025 n. 178, che ha modificato diversi articoli del Testo unico.
Per il settore delle rinnovabili sono tre i regimi autorizzativi in vigore: attività libera, procedura abilitativa semplificata ed autorizzazione unica, nelle zone di accelerazione l’iter autorizzativo viene ulteriormente semplificato.
Le disposizioni nazionali previgenti riportate nell'allegato D del Dlgs 190/2024 continuano ad applicarsi alle procedure in corso, (quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data del 30 dicembre 2024) ma è fatta salva la facoltà del proponente di optare per l'applicazione di quanto previsto dal Testo unico.
Il DM Ambiente n. 320 del 17 settembre 2024 ha disciplinato le modalità di funzionamento della piattaforma digitale dedicata all’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.piattaforma delle aree idonee (PAI) è stata pubblicata sul sito del GSE in data 21 maggio 2025.
Con DM Ambiente 23 ottobre 2024, n. 368 è stata approvata l'Istituzione della piattaforma unica digitale, denominata Piattaforma SUER (Sportello unico delle energie rinnovabili) per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 19, del D.Lgs. 199/2021
Con Decreto MASE n. 441 dell’11 dicembre 2025, è stata approvata l'Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Con l’art. 18 della Legge Regionale n. 15 del 08.08.2025 “Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni Varie” (BURL n. 66 Supp. n. 2 del 12/08/2025) la Regione Lazio ha modificato l’art. 51 della L.R. 14/1999 delegando le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall’articolo 9 del D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nei modi e termini previsti nel medesimo articolo.
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 23/04/2026 approva il Regolamento per la gestione dei procedimenti relativi all’istanze di Autorizzazione Unica per impianti alimentati da FER o impianto assimilato e le relative opere connesse e indispensabili ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs n. 190/2024, Allegato C, Sezione I. L.R. 15 del 8 Agosto 2025 articolo 18, adottando, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale SUER e della modulistica unica approvata dal DM MASE n. 441 del 11/12/2025:
- il modello unico di istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, quale Allegato B) parte integrante e sostanziale allo stesso provvedimento
- il modello di istanza per variazione della titolarità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo relativa all’installazione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica o impianto assimilato e le relative opere connesse e indispensabili riportato in Allegato C)
- revisione degli oneri istruttori dei procedimenti
Il Decreto Presidenziale n. 182 del 27/08/2026 approva lo schema di convenzione attuativa per l'abilitazione all'uso e l'interoperabilità della piattaforma SUER tra la Provincia di Viterbo ed il Gestore dei Servizi Energetici SPA.
In tale scenario si articolano:
il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, DGR 132 del 27/02/2018 come sostituita dalla DGR 884 del 18/10/2022, è adottato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale e reca in allegato: - la Relazione finale della Conferenza di Servizi; - il provvedimento di VIA; - le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il d.lgs. 104/2017 ha modificato l’art. 14, co. 4 della L. 241/1990: “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 9 del D.Lgs. 190/2024 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 60 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza nella Regione Lazio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Province ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura disciplinata dall’art.8 del D.Lgs. 190/2024 per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B dello stesso Decreto in capo al comune sul cui territorio insistono gli interventi
Attività libera - ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ((...)) ai commi 2, 4, 5 e 8 dello stesso articolo