Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 dicembre 2010 n. 8624. - sentenza 3 dicembre
Testo
Con la sentenza in rassegna il Collegio ha statuito che la semplice indicazione di una strada nell’elenco delle strade comunali (o vicinali) non risulta dirimente al fine di accertare la sua natura pubblica, atteso che tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica di una strada.
Tale indicazione (nell’elenco delle strade comunali), pertanto, pone una semplice presunzione di pubblicità dell’uso ed è superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù (vedi al riguardo Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624).
Ai fini dell’accertamento della natura pubblica di una strada, occorre fare riferimento a vari elementi, quali l’uso pubblico (inteso come l’utilizzo da parte di un numero indeterminato di persone), l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.
Gli elementi presuntivi a cui occorre far riferimento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 del Codice Civile, non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco (già previsto dall’art. 8 della Legge n. 126 del 1958) avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della Legge n. 2248 del 1865, allegato F.
Per tali motivi è da ritenersi che abbia natura pubblica una strada che non è una via cieca, ma anzi ha la conformazione di una strada di collegamento, è destinata al transito di un numero indifferenziato di persone e non all’utilizzo di un numero circoscritto di persone e, quindi, è accessibile al pubblico e non è lontana dall’abitato comunale.
Nel caso di specie le risultanze dell’accertamento condotto dalla Regione non dimostrano la proprietà privata della strada in questione, o che essa sia stata costituita solo per accedere ad una serie di fondi dai proprietari dei fondi stessi, ma semmai l’appartenenza della stessa all’ente pubblico territoriale, nella specie il Comune, né risulta intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione o altro provvedimento in grado di incidere sulla natura pubblica del bene in questione.
E’ pertanto illegittima una deliberazione con la quale il Consiglio comunale, sull’erroneo presupposto della natura privata e vicinale di una strada, ha stabilito di costituire un Consorzio per la stessa, nel caso in cui, a seguito di apposita verificazione disposta dal Giudice Amministrativo, sia risultato invece che detta strada sia di proprietà comunale e da sempre destinata all’uso pubblico; infatti, l’istituzione di un Consorzio - ai sensi dell’art. 54, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. F) - Legge fondamentale sui lavori pubblici - per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di una strada, è ammissibile esclusivamente in ipotesi di strade vicinali private.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa