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Indici della Rassegna

Titolo
GARA - SOTTOSCRIZIONI E DICHIARAZIONI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 8933/2010. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. n. 163 del 2006.
Testo
Con la sentenza in rassegna il Collegio, in primo luogo, ha consolidato il principio secondo il quale non è possibile l’esclusione dalla gara di una impresa che abbia prodotto le dichiarazioni prescritte dal bando prive del timbro dell’impresa e della firma leggibile del legale rappresentante, nel caso in cui il bando stesso non preveda l’apposizione del timbro e la firma leggibile a pena di esclusione. In ogni caso occorre considerare che la funzione della sottoscrizione della documentazione è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che ove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.
In secondo luogo, va osservato che, in base alla sentenza in oggetto, è legittima l’indizione di una gara relativa al servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, purchè ricorrano due circostanze: che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente dal bando o nella lettera di invito, sicchè in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l’elemento discriminante principale e risolutivo dell’iter concorsuale. L’attribuzione del punteggio per un contratto di sponsorizzazione deve muoversi, quindi, in rispetto dei principi sulla concorrenza, nell’ambito di un margine esattamente definito dalla lex specialis della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente ed illimitatamente proporzionali al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa.
La sentenza in rassegna ribadisce infine un principio generale che regola lo svolgimento delle gare pubbliche, ossia quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, atteggiandosi così in coerentemente con quanto previsto dall’art. 83 del D. lgs n. 163/2006, quale criterio di valutazione dell’offerta in quanto pertinente alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Detto canone operativo, giustificato dall’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone della par conditio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggetivo, trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta di aggiudicazione.
a cura del dott. Andrea Perugi


Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
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