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Indici della Rassegna

Titolo
RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA DI APPALTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, SEZ. V - sentenza 6 dicembre 2010 n. 8549
Testo
La sentenza in esame ha, in poche parole, ammesso l’esperibilità di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni a seguito di una sentenza che ha annullato l’aggiudicazione di una gara di appalto. A nulla rileva che detta sentenza abbia anche dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento, perchè essa era stata avanzata con una memoria non notificata e quindi non si era instaurato alcun valido rapporto processuale tra le parti, trattandosi di una statuizione che è meramente processuale.
Sussiste il presupposto della colpa della P.A., necessario ai fini del risarcimento dei danni, nel caso in cui la sentenza che ha annullato l’aggiudicazione di una gara di appalto abbia dato espressamente atto che nella procedura di gara erano state violate precise regole di comportamento e la P.A. appaltante, nel corso del giudizio risarcitorio, non abbia dedotto circostanze tali da giustificare il suo comportamento.
La sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per illegittima aggiudicazione di una gara è subordinata, inoltre, in base a tale pronuncia del Consiglio, al presupposto che la procedura di gara sia basata su criteri meccanici (c.d. gara a risultato garantito), che avrebbe portato sicuramente all’aggiudicazione della gara stessa a favore della ricorrente.
Nel caso di impresa illegittimamente pretermessa da una gara e che sicuramente sarebbe divenuta l'aggiudicataria dell'appalto, va riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni, il lucro cessante (il mancato guadagno), rapportato all'utile che l'impresa avrebbe conseguito ove vi fosse stata l'aggiudicazione in suo favore, da determinarsi in via equitativa nella misura del 10% dell'offerta effettuata dalla ricorrente, comprensiva sia dei costi affrontati dalla società per la presentazione dell'offerta, sia della diminuzione del peso imprenditoriale della società per omessa acquisizione dell'appalto, tenendo tuttavia conto della mancata dimostrazione da parte della impresa di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze. In tali casi la quantificazione deve necessariamente fondarsi sul criterio equitativo e presuntivo, non potendosi fornire principi di prova diversi da quelli, fondamentali, dell'offerta effettuata nella procedura di gara e dal fatto di esercitare professionalmente attività d’impresa.
Il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, dovuto anche nel caso di mancata aggiudicazione di una gara di appalto, costituisce un debito non di valuta ma di valore. Pertanto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta, senza la necessità di dimostrare il danno maggiore. Sulla somma rivalutata decorrono gli interessi, che non costituiscono una duplicazione risarcitoria, atteso che la rivalutazione e gli interessi adempiono funzioni diverse.
A cura del Dott. Andrea Perugi
Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
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