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Indici della Rassegna

Titolo
ESECUZIONE DEL GIUDICATO E TERMINE DILATORIO
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 23 dicembre 2010 n. 9348.
Il privato può legittimamente attivare il giudice amministrativo in sede di ottemperanza per l’esecuzione coattiva del giudicato civile in relazione agli importi riconosciuti come dovuti dalla pubblica amministrazione.
Non vale come esimente e fondato motivo per contrastare la pretesa creditoria l’assunto della grave situazione debitoria in cui l’ente versa, in ordine al sistema di indennizzo per ritardata giustizia ordinaria.
Indubbio che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato e, quindi, è titolo per l’azione di ottemperanza.
Parimenti non ha mai destato dubbi che ogni azione di recupero debba essere rispettosa dei termini dilatori di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 (come convertito in l. n. 30/1997 e successivamente modificato ed integrato) che dispone che "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto". La citata norma è applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Ma a nulla valgono per contrastare l’obbligo di pagamento dedotte incapienze dei capitoli di bilancio su cui far gravare i relativi impegni e ordinativi di spesa, in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna rilevanza esterna, né effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere le difficoltà di organizzazione, anche contabile, interne all’apparato burocratico proprio alla luce del citato art. 14 che assolve alla funzione di permettere alla p.a. di svolgere spontaneamente l’iter contabile.
Verificata la idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione coatta e permanendo l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo è posto nella condizione di dichiarare l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento.
Solo all’esito dell’inutile decorso del termine di cui sopra, potrà darsi seguito all’attività del commissario ad acta nominato, cui sono conferite facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.
Il commissario dovrà provvedere all’inoltro della denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti degli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
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