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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Veneto – Parere n. 275/2010 Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 165/2001.
Testo
L’art. 19 comma 6 del D. Legislativo n. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni la capacità di poter conferire incarichi dirigenziali, fornendone esplicita motivazione, “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale….”.
La norma, in particolare, riconosce la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti che ricoprano particolari posizioni professionali i quali abbiano maturato una professionalità tale da poter giustificare la condizione di ricoprire tale ruolo.
Nello specifico, come recita la disposizione sopra indicata, questa possibilità viene riconosciuta a chi ha acquisito un’esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati, ovvero a soggetti titolari di una particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica e con esperienze lavorative almeno quinquennali in posizioni dirigenziali; ed in ultimo a soggetti che provengono da particolari settori, quali quelli universitari o della magistratura.
Il legislatore pone come primo requisito imprescindibile l’esperienza lavorativa, quantificata in almeno un quinquennio, al quale si aggiunge l’adeguato titolo di studio richiesto.
Esclusivamente la compresenza di entrambi i requisiti – laurea e pregressa attività lavorativa - sono alla base della possibilità del conferimento degli incarichi.
In riferimento al titolo di studio richiesto per ricoprire l’incarico a tempo determinato, esso deve essere necessariamente la laurea così come richiesto dal medesimo decreto legislativo, all’art. 28, per l’accesso alla dirigenza tramite concorso.
Questa equiparazione tra le due posizioni non può che far affermare inconfutabilmente come il titolo richiesto non può che essere il diploma di laurea.
Le assunzioni in questo ambito non sono altro che una specificazione degli incarichi a contratto e tali assunzioni non possono prescindere, pur collocandosi all’interno di un rapporto fiduciario con il sindaco, quale organo di vertice dell’ente locale, da una attenta valutazione del curriculum nel quale parte integrante e vincolante rientra la laurea in considerazione della stretta interpretazione che intercorre tra l’art. 19 ed il successivo art. 28 del Testo Unico Enti Locali.
Lo svolgimento di funzioni dirigenziali trova completa applicazione nell’idoneità del livello di studi conseguiti che il legislatore identifica nella laurea.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
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