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Indici della Rassegna

Titolo
REQUISITO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 11 gennaio 2011 n. 83. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
Testo
Lo strumento principale per ogni accertamento in tema del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali e dalle Casse edili.
Il DURC (vale a dire il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento) assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.
E’ pertanto legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che ha presentato un DURC privo di accertamenti negativi ma sfornito della pronuncia di uno degli enti interessati, per la parte di propria competenza, nel caso in cui il DURC, al momento della presentazione, fosse comunque in corso di validità.
Nel caso di specie, il DURC recava l’attestazione della regolarità contributiva INAIL, ma non quella INPS.
Ha osservato la sentenza in rassegna che il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell’ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave". Il dato normativo rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
sabato 15 gennaio 2011
 
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