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Indici della Rassegna

Titolo
PROPONIBILITA’ DELLA QUERELA DI FALSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 4 gennaio 2011 n. 8. Riferimenti Normativi: - Artt. 41 e 42 del R.D. n. 642 del 1907; - Art. 9, comma 2, del Codice di Procedura Civile.
Testo
L'art. 41 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, relativo alla deduzione nel giudizio amministrativo della falsità di un documento, prevede esplicitamente che "chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente".
La disposizione in parola, pertanto, stabilisce l’impossibilità di proporre la querela di falso innanzi al Giudice amministrativo.
La querela, infatti, può essere proposta unicamente innanzi al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., e ciò anche quando la questione riguardi una controversia giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell'art. 28, 3° comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Pertanto, qualora venga acquisita, durante il giudizio, la conoscenza dell’esistenza di un giudizio di falso proposto avverso un documento depositato nel giudizio instaurato (ai sensi del disposto di cui all’art. 42 del r.d. n. 642/1907) spetta al giudice del merito stabilire la effettiva rilevanza del documento ai fini della definizione della controversia principale cui lo stesso accede. Si tratta, infatti, di valutazione che investe il materiale probatorio che si qualifica come rilevante ai fini della decisone della lite, cui il giudice del merito può procedere d’ufficio, tenuto conto del principio acquisitivo delle prove che permea il giudizio amministrativo, ove si tratti di documenti nella disponibilità dell’ Amministrazione su cui venga a cadere la contestazione di legittimità.
Vi è da sottolineare, tuttavia, che la presentazione di una sola "denuncia-querela", in assenza di presentazione di formale querela di falso ex art. 9, 2° comma, c.p.c., non può comportare la sospensione del processo amministrativo. Ed inoltre la stessa presentazione di una rituale querela di falso rispetto ad atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria.
Alla luce di quanto affermato è, quindi, legittima la sospensione del processo amministrativo a seguito della presentazione di una querela di falso nei confronti di un documento prodotto in giudizio, ove il giudice abbia espressamente dato atto che la risoluzione del giudizio conseguente alla querela di falso, attenendo alla veridicità o meno di un atto oggetto del processo, si profila come pregiudiziale rispetto a qualsiasi pronunzia sul merito del ricorso.
Resta infine da menzionare che la pronunzia di sospensione del processo, successivamente alla presentazione di una querela di falso, non deve necessariamente avvenire su impulso formale della ricorrente o di altra parte costituita in giudizio, perché ogni valutazione sulla rilevanza del documento di cui si contesta la veridicità spetta a monte al giudice di merito che, d’ufficio, ne valuta la rilevanza quale mezzo di prova ai fini della decisone della lite.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
sabato 15 gennaio 2011
 
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