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Indici della Rassegna

Titolo
PUBBLICO IMPIEGO – DIPENDENTI PUBBLICI CHE ASSISTONO UN FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 10 gennaio 2011 n. 29. Riferimenti Normativi: - Legge n. 104 del 1992.
Testo
La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è una legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e si ripromette di raggiungere l’obiettivo, grazie ad un coordinamento fra Stato, Regioni e Comuni, di rimuovere le cause invalidanti e di incoraggiare l’autonomia del portatore di handicap anche con un adeguato sostegno psicologico ed economico per la persona handicappata e per le famiglie promuovendo, inoltre, il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante una serie di agevolazioni sul piano fiscale, lavorativo, scolastico e altri ambiti estendendo questi benefici sia al disabile che ai suoi familiari. L’art. 33, comma 5 della legge sopra richiamata, prevede che il lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado (portatore di handicap) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 53 del 2000, non è necessario che il lavoratore sia convivente con la persona handicappata, essendo sufficiente la dimostrazione che l'assistenza sia prestata con continuità e in via esclusiva.
Inoltre, la fruizione di tali agevolazioni presuppone che la condizione di portatore di handicap deve essere accertata mediante le commissioni mediche previste dall'art. 4 della stessa legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Tale norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma anche un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria .
Con la sentenza in epigrafe, infatti, i Giudici del Consiglio di Stato, oltre a confermare quanto sopra riportato, dichiarano legittimo un provvedimento che, in una procedura comparativa tra più aspiranti già in servizio, ha attribuito il posto sulla base dei diritti di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore di un dipendente che, per effetto della stessa norma, si trovava in soprannumero presso la sede di servizio e che era pertanto esposto al rischio di eventuali provvedimenti di trasferimento disposti in futuro, al fine di rendere stabile e definitiva la sede precedentemente assegnata in via provvisoria.

a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
sabato 15 gennaio 2011
 
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