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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
ALL’ORDINANZA – INGIUNZIONE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, Sentenza 22 dicembre 2010 n. 365.
- Corte Costituzionale, sentenza 18 marzo 2004 n. 98.

Il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative è regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge 11 novembre 1981, n. 689.
E’ costituzionalmente illegittimo, in base alla sentenza in esame, - violando gli artt. 3 e 24 Cost., con conseguente violazione del diritto di difesa - l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui - per il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative - non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. In base a tale normativa, se l’opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Se, invece, l’opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria (ai sensi dell’art. 23, nono comma, della legge n. 689 del 1981), secondo le norme del codice di procedura civile.


ESCLUZIONE DALLA GARA PER GRAVI ERRORI COMMESSI “NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE”

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 29 dicembre 2010 n. 9542.

Il Supremo Consesso, nel dare conto dell’evoluzione procedimentale seguita dalla stazione appaltante, ha reputato la piena correttezza della decisione del Tribunale amministrativo regionale con cui si è respinto il ricorso avverso l’atto di esclusione dalla gara di fornitura della società nei cui confronti si sia accertata la commissione di un ‘errore grave” nell’esecuzione di un precedente appalto, pur in essere con altra amministrazione .
Anche la precedete risoluzione di un contratto intercorso con diverso ente concretizza una chiara dimostrazione dell’ inaffidabilità della società partecipante alla gara, inattendibilità che (unitamente agli accertati ulteriori episodi di rilevanza penale ascritti ai rappresentanti della società appellante nell’ambito di forniture di beni assimilabili a quella di cui alla gara in analisi) consente di potere ascrive la fattispecie alle disposizioni che supportano la p.a. a diffidare delle imprese, per essere riconducibili alla ipotesi che (ai sensi di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) d.lgs. 358 del 1992) precludono la legittima adozione dei provvedimenti di ammissione alla procedura di selezione pubblica.
L’esistenza e la vigenza di un procedimento penale per truffa aggravata degli amministratori della società esclusa, in relazione ad appalti di fornitura di combustibili in favore di diverse Amministrazioni pubbliche, è fatto sufficiente per la legittima esclusione dalla gara.

IVA SU CANONI COMUNALI PER CONCESSIONI IN USO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Agenzia delle Entrate Risoluz. n. 139/E del 29 dicembre 2010.

La verifica dell’assoggettabilità all’imposta dipende essenzialmente dal modo in cui l’attività è esercitata a prescindere dalla natura pubblica dell’ente interessato.
Qualora si tratti di attività economiche con la stipula di contratti riferiti alla concessione in uso di impianti utilizzati per attività pubblicitarie, la sua natura non può che essere commerciale e pertanto soggetta alla relativa normativa pur sotto l’aspetto impositivo.
Sussistendone questi presupposti incorre in capo all’ente concedente, quale può essere il Comune, di assoggettare ad IVA i canoni percepiti dall’amministrazione locale incassati per la concessione in uso degli impianti ed i corrispettivi che il medesimo comune paga per tutte le attività ad essa collegate come può essere la sostituzione dei manifesti e cartelli.

VERIFICA DEL TITOLO IDONEO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Napoli, Sez. III, Sentenza 6 dicembre 2010 n. 26817.

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza in rassegna, ha statuito che l’ente locale, per gli interventi edilizi soggetti al rilascio del permesso di costruire o a d.i.a., deve preventivamente verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’esistenza di un titolo idoneo.
L’art. 11 del Testo Unico sull’edilizia, infatti, dispone che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
Sulla base di tale norma il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione comunale, che previa istruttoria dovrà pronunciarsi sulla conformità urbanistica di ogni progetto edilizio, dovrà preventivamente verificare, tra le altre cose, che esista un idoneo titolo per eseguire le opere.
Tale verifica costituisce presupposto di legittimità sia degli interventi che implicano il rilascio del permesso di costruire sia di quelli soggetti al regime semplificato della d.i.a.

SOPPRESSIONE DEI CONSORZI TRA GLI ENTI LOCALI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Parere n. 118 del 2010.

L’articolo 2, comma 186, lett. e), della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) ha disposto la soppressione di tutti i consorzi di funzioni tra gli enti locali, con la sola eccezione dei bacini imbriferi montani.
Rientrano nel dettato della norma anche i consorzi fra Comuni per la gestione associata di servizi socio-assistenziali che andranno sciolti alla prima scadenza dei rispettivi organi direttivi.
Tali ultimi consorzi secondo i giudici contabili subalpini sono, al pari di tutti i consorzi di funzioni, identificati dalla legislazione statale di contenimento della spesa pubblica come strutture produttive di costi per gli enti.
Essi, infatti, avendo ad oggetto attività che devono necessariamente essere svolte in favore dei cittadini in stato di bisogno, non sono soggetti all’obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

ESPROPRIAZIONE PER P.U. E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 31 dicembre 2010 n. 9612.

Anche nel procedimento espropriativo la parte interessata deve essere posta nella condizione di partecipare ad ogni fase dello stesso.
Ne consegue l’obbligo della p.a. procedente di comunicazione dell’avvio di ogni singola fase in cui il diritto di proprietà sul bene possa essere interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica.
In particolare, detta partecipazione è esplicitamente prevista e richiesta sia per le opere di misurazione ed esecuzione dei sondaggi, sia per l’apposizione del vincolo espropriativo, sia per l’approvazione della variante urbanistica, sia per la determinazione dell’indennità di esproprio.
La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati.



GIURISDIZIONE IN MATERIA ESPROPRIATIVA
Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, S.U., Ordinanza 16 dicembre 2010 n. 25393.
La competenza giurisdizionale a conoscere le domande che investano la legittimità degli atti del procedimento di espropriazione in generale - con le quali vengano dedotte scorrettezze commesse dall'espropriante nell'esercizio del potere ablativo, di cui peraltro non venga posta in discussione la spettanza alla P.A. - apparteneva, già prima della L. n. 205 del 2000, al giudice amministrativo, deputato a verificare la lesione dell'interesse legittimo della parte alla regolarità dell'azione amministrativa.
La giurisdizione ordinaria è, invece, invocabile soltanto quando l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto.

OPERE AFFIDATE A SOGGETTI DELEGATI E CONCORRENTE RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Liguria, Sez. I, Sentenza 16 dicembre 2010 n. 10872..

L’interesse all’impugnazione di un progetto si concretizza solo dal momento dell’approvazione del progetto definitivo.
Solo con tale progetto l'opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività.
Tale orientamento è condivisibile, senza dubbio, in materia espropriativa ma anche nel caso di specie in cui a contestare le modalità di realizzazione di un opera pubblica sono i soggetti confinanti o vicini.
A livello di progettazione preliminare, infatti, la lesività del progetto è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto all'impugnazione.



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sabato 15 gennaio 2011
 
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