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Indici della Rassegna

Titolo
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 26 gennaio 2011 n. 552.
Testo
E’ legittima una deliberazione di indirizzo con la quale la Giunta comunale ha disposto di esercitare, nella forma dell’amministrazione diretta, il servizio di gestione e di manutenzione delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali.
Infatti, nessuna norma obbliga gli enti locali ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), né la scelta deve essere particolarmente motivata o richiedere procedure particolari, nel caso in cui i detti servizi pubblici siano amministrati in via diretta e magari in economia; diversamente, nel caso di una differente scelta, il conferimento e/o affidamento diretto a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera partecipazione a favore di tutti coloro che possano vantare i requisiti richiesti.
La gestione diretta dei servizi pubblici non è mai stata vietata dal legislatore che anzi ha visto con poco favore l’affidamento a terzi dei servizi pubblici e che laddove ha ammesso l’ affidamento diretto ha imposto che la scelta del soggetto cui attribuire la gestione di un servizio all’esterno fosse determinata mediante gara ad evidenza pubblica.
Se da un lato infatti agli enti locali è rimessa la facoltà di individuare il miglior modo per l’esercizio del servizio pubblico, amministrandolo anche in via diretta, dall’altro nel caso di una differente scelta, il discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime di libera concorrenza.
Ciò che rileva è il rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa oltre che l’autonomia organizzativa degli enti locali, in piena adesione alla prevista garanzia costituzionale.
Il consiglio di Stato ha annullato la sentenza breve del giudice territoriale non individuando la necessità dell’esistenza di “un’esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito; nella specie del servizio di illuminazione votiva la disciplina legislativa non contiene alcun divieto esplicito né implicito in tal senso”.
Il comune quindi non è obbligato a conferire a soggetti esterni il servizio in questione atteso che proprio nei comuni di non eccessiva grandezza è possibile gestire direttamente i servizi che richiedono solo l’impegno periodico di personale e la ridotta spesa annua.
L’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che elemento sufficiente per togliere fondamento alla pretesa della società che assumeva lesa la propria posizione per non aver potuto avere titolo alla gestione dell’illuminazione.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
lunedì 31 gennaio 2011
 
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