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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

E’ ILLEGITTIMO L’OBBLIGO, IMPOSTO IN SEDE DI GARA, DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE GIA’ IN SERVIZIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. I, Sentenza 27 gennaio 2011 n. 114.

Se la stazione appaltante in sede di indizione della gara e nella lettera di invito si sia autolimitata prevedendo la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida se non ritenuta "congrua e conveniente" l’amministrazione è nella piena facoltà di non aggiudicare se considera poco conveniente l’offerta dell’unica partecipante rimasta in gara all’esito della verifica della correttezza del procedimento di presentazione dell’offerta.
E’ pienamente condivisibile il principio secondo cui è percorribile la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e dell’intera procedura di gara in presenza di un’unica offerta valida, senza obbligo di particolare motivazione, se l'intervento in autotutela di tipo caducatorio sia basato su una valutazione di convenienza economica tenuto conto che il ribasso era assai prossimo allo zero, avuto riguardo anche riprova dell’esistenza di una disponibilità e propensione del mercato ad offrire prezzi più convenienti;
E’ illegittimo invece l’obbligo imposto all’impresa aggiudicataria di mantenere in servizio il personale già assunti dal gestore uscente, attesa la chiara violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., concretizzando l’imposizione di un vincolo a contrarre al di fuori dei casi tassativamente tipizzati dal legislatore e violando il principio della libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost.


IRREGOLARITA’ NELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LIMITI ALLA SANABILITA’

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 13 gennaio 2011 n. 172.

La documentazione da prodursi in sede di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara non va necessariamente posta all'interno di un'ulteriore busta, non violando la detta omissione la ratio ispirante la normativa posta a base delle modalità di presentazione delle offerte.
Se la "busta" che contiene l'offerta risulti chiusa e sigillata con le modalità richieste dal bando non si possono nutrire preoccupazioni in merito alla violazione della segretezza dell’offerta
La causa di esclusione, in ipotesi prevista dal bando, avrebbe ragione di essere osservata nella sola ipotesi in cui l'acquisizione anticipata di elementi relativi all'offerta tecnica o all'offerta economica può alterare il regolare svolgimento delle operazioni di gara, con pregiudizio del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti.
Secondo il Consiglio di Stato “la portata delle singole clausole, comminanti l'esclusione in termini generali ed onnicomprensivi, va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata sia destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni solo formali della procedura concorsuale”.
La competenza funzionale agli approfondimenti in esito alle rimostranze delle partecipanti è da riconoscersi in capo alla commissione di gara fino al momento in cui non ha esaurito le attività e, quindi, sino all'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva.
In tale arco temporale non può disconoscersi “il potere della stessa commissione di riesaminare, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, pure in relazione all'eventuale illegittima ammissione od esclusione di un'impresa concorrente” .


DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE TRA LORO COLLEGATE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 28 gennaio 2011 n. 673.

L’articolo 34, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (applicabile ratione temporis, ma ormai abrogato dal comma 3 dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella L. n. 166/2009 e trasfuso con modificazioni, per effetto dello stesso D.L. n. 135/2009, nell’art. 38, lett. m) quater dello stesso Codice), prevedendo che "non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile" ed aggiungendo a tale ipotesi, già prevista dalla legge Merloni n. 109/1994, anche quella relativa ad "offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi", nel fare riferimento ad un "unico centro decisionale", cui siano imputabili le diverse offerte, a prescindere dal controllo e collegamento di carattere presuntivo legale e "documentale", ha preferito una soluzione sostanziale e non formale, laddove consente l'esclusione dalle gare d’appalto di concorrenti societari che siano tra loro in un rapporto di effettivo controllo, ancorché realizzato attraverso ipotesi non riconducibili allo schema della norma del codice civile. Sicché, è sufficiente la presenza di significativi elementi rivelatori di un collegamento materiale - a prescindere dai fenomeni di votazione assembleare - tra imprese, perché sorga l'onere, in capo all'Amministrazione, di verificare se esso sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara.

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

L’OCCUPAZIONE D’URGENZA DOPO IL T.U.

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 19 gennaio 2011 n. 385..

Nell’ambito delle procedure di espropriazione per p.u., il decreto di occupazione di urgenza previsto dall’art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 (ed in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443) deve essere, a pena di illegittimità, congruamente motivato in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell'intervento, potendo tale obbligo motivazionale escludersi nei soli casi in cui questa risulti "in re ipsa" dalla natura stessa dell'intervento (1). In tal caso, quindi, l’onere motivazionale dell’Amministrazione si deve estendere alle oggettive ragioni che denotano la supposta urgenza, in modo che una puntuale analisi dei presupposti può essere esclusa solo qualora evincibile da altri elementi del procedimento.


DISCIPLINA APPLICABILE DOPO IL VENIR MENO DELL’ACQUISIZIONE SANANTE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Napoli, Sez. V, Sentenza 18 gennaio 2011 n. 262..

Nel caso di domanda di reintegra nel possesso proposta innanzi al G.A., le forme di tutela non sono quelle previste dall’art. 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., ma quelle proprie del processo amministrativo, atteso che l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo.

RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI ESPROPRIATIVI

Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, S.U., Sentenza 12 gennaio 2011 n. 509.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una azione con la quale i proprietari di un’area, dopo l’annullamento in s.g. delle delibere di proroga del decreto di occupazione di urgenza e del decreto di esproprio, hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo comportamento della P.A., derivante dalla realizzazione delle opere che hanno comportato l’irreversibile trasformazione del fondo; tale comportamento va infatti ricondotto all'esercizio, anche se illegittimo, del pubblico potere.


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Data
lunedì 31 gennaio 2011
 
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