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Indici della Rassegna

Titolo
REPRESSIONE DI ABUSI EDILIZI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 4 maggio 2012 n. 2592.


Qualora la Pubblica Amministrazione riceva segnalazioni sottoscritte, circostanziate e documentate, che si riferiscano alla realizzazione di un abuso edilizio, ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso stesso, della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione.
A sancire tale obbligo è il principio espresso dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo. L’enunciato principio porta, infatti, ad escludere che la mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori - ritenuta sussistente in ragione del lunghissimo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’abuso - possa giustificare un comportamento meramente silente della Pubblica Amministrazione.
Il Collegio con la sentenza in commento ha osservato che il principio della tutela dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato circa la legittimità dell’azione amministrativa della quale egli è destinatario non può applicarsi nel campo degli abusi edilizi, atteso che in tal caso si è in presenza di un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. Il fatto che sia trascorso un notevole lasso di tempo, quindi dall’abuso segnalato, non agisce in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse, operando al contrario in antagonismo con l’azione amministrativa sanzionatoria, secondo una logica che al passare del tempo riduce o limita, sino ad annullare, il potere dell’amministrazione di reagire all’illecito, molto simile a quella che presidia i meccanismi decadenziali o quelli prescrizionali nel diritto penale.
Una logica siffatta non può trovare fondamento nei principi generali dell’affidamento né in quelli di efficacia e buon andamento dell’amministrazione, necessitando invece di un’apposita previsione normativa che, agendo sulla patologia dell’inerzia, la sanzioni con l’estinzione o con il mutamento del potere amministrativo esercitabile.
Ne deriva che in caso di assenza, vale il principio dell’inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e controllo e della sanzionabilità del comportamento illecito dei privati, qualunque sia l’entità dell’infrazione e il lasso temporale trascorso, salve le ipotesi di dolosa preordinazione o di abuso.
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, evidenzia ancora una volta la non configurabilità di un affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva legittimandola con il riferimento al notevole arco temporale trascorso tra il perpetrarsi dell’abuso edilizio e la segnalazione e/o scoperta del medesimo.

a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
martedì 15 maggio 2012
 
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