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Indici della Rassegna

Titolo
VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELL’INCIDENZA DEL REATO AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELL’IMPRESA. aPPROVAZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI SILENZIO SIGNIFICATIVO
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 7 maggio 2012 n. 2607
Riferimento Normativo:
- art. 12 e 38 del D.Lgs. 163/2006

1 - L'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 dispone l'esclusione dalla gara per l'affidamento di appalti pubblici del soggetto che abbia subito condanna per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale. Ciò al fine di consentire alla amministrazioni di contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale. Alla amministrazione è rimesso l’esame e la valutazione sia della gravità del reato, che del riflesso dello stesso sulla moralità professionale.
Nella fattispecie si è valutato che la tutela penale apprestata con la previsione del reato di aggiotaggio "tende alla tutela della concorrenza che è valore ovviamente decisivo con riguardo al settore dei pubblici appalti", con conseguente "rilevanza del reato per cui è intervenuta condanna in relazione alle dinamiche fiduciarie del contratto".
La stazione appaltante ha ben valutato negativamente il reato, atteso che la fattispecie di aggiotaggio individua come punibili comportamenti tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda ed offerta nel mercato; l'essenza di tale reato è dunque quella di perturbare il libero gioco del mercato inserendovi un elemento fraudolento e così alterando i comportamenti degli operatori.
2 – Secono la norma dei cui all’art. 12 del D.Lgs 163&1006 il contratto si intende approvato se sia decorso il termine di trenta giorni senza che l’amministrazione abbia omesso ogni diniego,
Il silenzio della p.a. va inteso quale silenzio significativo ossia di provvedimento tacito di approvazione del contratto che può essere rimosso solo a seguito di una statuizione di riesame, da adottarsi nell’esercizio della potestà di autotutela della p.a. e previa valutazione del concreto interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, ponendo a confronto detto interesse pubblico con la contrapposta posizione consolidata dell’aggiudicatario anche alla luce della ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione.
Né trova adesione la tesi secondo la quale il termine in analisi non fa mai venir meno in capo all’Amministrazione il potere di approvazione. Infatti va precisato che la disposizione normativa qualifica il silenzio come provvedimento tacito di approvazione e non consente di poter attribuire all’ inerzia la capacità di trasformare la condizione inizialmente sospensiva in una condizione risolutiva.
[Avv. M. T. Stringola]



Autore
Data
martedì 15 maggio 2012
 
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