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Indici della Rassegna

Titolo
RAPPORTO TRA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Bari, Sez. III, Sentenza 30 novembre 2011 n. 1810.

Riferimenti Normativi:
- Art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

A norma dell’art.146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, il quale si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche ed urbanistiche. Ciò significa che questi due provvedimenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico – edilizia; la tutela del paesaggio, infatti, poiché ha valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, non è riducibile a quella dell’urbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse e che, in ogni caso, non inquadra in una visione globale il territorio sotto il profilo paesaggistico – ambientale, rispetto alla quale l’edificabilità dei suoli va comunque coordinata.
Va poi evidenziato che il D. lgs. n. 42 del 2004, ridisegnando il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha eliminato il potere della Soprintendenza di annullare l’autorizzazione paesaggistica già emessa dal Comune ed ha previsto l’intervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale, con la facoltà di formulare un parere che risulta espressione di un potere decisorio facente capo a due apparati distinti: si anticipa quindi, già in sede procedimentale, l’apporto partecipativo dell’autorità statale.
Il vincolo paesaggistico non implica di per sé preclusione di qualsiasi attività edilizia, ma determina soltanto per l’interessato l’onere di sottoporre il progetto all’esame della Soprintendenza per la necessaria autorizzazione e di sottostare alle prescrizioni e limitazioni che questa ritenga di dover imporre, per esigenze paesaggistiche, in aggiunta a quelle disposte dal Comune nel rispetto delle previsioni del P.R.G.(piano regolatore generale). L’esercizio della potestà autorizzatoria, infatti, non trova un limite invalicabile nelle previsioni urbanistiche, posto che in tale maniera essa verrebbe ad essere finalizzata alla sola verifica dell’adozione in sede progettuale delle opportune accortezze e cautele, mentre nessun limite prestabilito può frapporsi all’esercizio della potestà in questione, che non sia correlato al rispetto dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, i quali devono comunque governare ed indirizzare l’operato dell’amministrazione pubblica; inoltre, il fatto che siano stati rispettati standard, volumi, prescrizioni, tipologie edilizie e quant’altro non è elemento che può implicare, di per sé, l’illegittimità del diniego di autorizzazione, giacchè la potestà autorizzatoria non incontra limite assoluto nelle prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche.


a cura del Dott. Andrea Perugi
Autore
Data
mercoledì 30 maggio 2012
 
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