Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
Articolo 1 comma 55. [...] Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
Articolo 1 comma 68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
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