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Autorizzazione Unica impianti per produzione energia elettrica da Fonti Rinnovabili

 Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promoziotne dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 – S.O.. n. 17) disciplina con il comma 3 dell'art. 12, l'autorizzazione unica (AU) per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di competenza delle regioni o degli enti locali per una potenza termica inferiore a 300 MW, e di competenza ministeriale per gli impianti di potenza termica superiore a 300 MW, demandando ad apposite le linee guida lo svolgimento del procedimento al fine di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni potevano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ed adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Il Decreto Interministeriale 10/09/2010, ha emanato le Linee Guida tecniche per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con L.R. 23 Novembre 2006, n. 18 viene modificata la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per:

  1) il sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia;
  2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
  3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

b) il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.”

Con Decreto Presidenziale n. 75 del 20/03/2017 sono state revisionati gli oneri istruttori e le garanzie finanziarie per i procedimenti inerenti l’AU ai sensi del comma 3 art. 12 del D.Lgs 387/03

L’Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo è incaricata al  rilascio di autorizzazione unica, che in base alla tipologia progettuale riportata nell'Allegato A) al D.Lgs 387/03 era riferita a:

  1. Impianti eolici di potenza nominale > di 60 KW;

  2. Impianti fotovoltaici di potenza nominale > di 200 KW se realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, al di fuori della zona a) di cui D.M. dei lavori pubblici n.1444/68;

  3. Impianti fotovoltaici di potenza nominale > di 50 KW in tutti gli altri casi;

  4. Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, senza alterare le caratteristiche geometriche e senza modificazione di destinazione d'uso dell'edificio, di potenza nominale > di 200 KW;

  5. Impianti idroelettrici di nuova costruzione di potenza nominale > di 100 KW;

  6. Impianti alimentati da biomassa di potenza nominale > di 200 KW;

  7. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza nominale > di 250 KW;

  8. impianti alimentati da biomassa, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, operanti in assetto cogenerativo di potenza nominale > di 1MW;

  9. Impianti per la produzione di Biometano con capacità produttiva superiore a 500 Sm3/h

L'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica veniva presentata alla Provincia secondo la modulistica approvata con DP 75/2017.

La documentazione da allegare all'istanza, distinta per tipologia di impianto per la quale si richiede l'autorizzazione, deve essere conforme alle indicazioni di cui al punto 13 dell'allegato A) delle Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

A seguito dell'accertamento di procedibilità dell'istanza da parte dell’Ufficio Energia, decorrono i termini per lo svolgimento del procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990 e convocata nei termini prescritti la conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 o, in alternativa, la conferenza simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della richiamata legge, fermo restando che il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni, al netto dei tempi previsti per le eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale/ verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere di connessione e tutte le opere ad esso connesse, in conformità al progetto definitivo approvato e deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse

L'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e si configura come titolo ai fini dell'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001

All’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 deve essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri istruttori secondo le indicazioni del DP 75/2017 e tramite pagamento attraverso il sistema pagoPA riportando nella causale procedimenti D.Lgs 387/03

Le istanze devono essere corredate da autocertificazioni antimafia redatta ai sensi dell'art. 88 co. 4bis e art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, per i soggetti previsti dalla legge.

Il D. Lgs 25/11/2024, n. 190,  in vigore dal 30/12/2024, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”  ha sostituito, i preesistenti D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 28/2011 razionalizzando, riordinando e semplificando i regimi e i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili (comprendendo gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori). Il nuovo assetto normativo assimila agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili gli impianti di produzione di biometano, gli elettrolizzatori e gli impianti di accumulo elettrico. Le nuove disposizioni si riferiscono alla costruzione/esercizio degli impianti citati ed agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Modifiche al testo unico sono apportate dal D.L. 21/11/2025 n. 175, convertito in L. 15/01/2026 n. 4, con cui è stata riorganizzata la disciplina delle aree idonee, con nuove indicazioni in merito ai regimi amministrativi relativi agli impianti realizzati in tali aree, e con il D.Lgs 26/11/2025 n. 178, sono stati modificati diversi articoli del Testo unico.

La Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Transizione Energetica, con apposita formale comunicazione ha ritenuto che a seguito delle previsioni del D.Lgs 190/2024, la delega di funzioni alle Provincie per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, originariamente prevista dalla legge regionale in riferimento all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 poteva considerarsi valida ed efficace, in quanto la sostituzione del riferimento normativo non comportava la cessazione automatica dell’efficacia della legge regionale, poiché l’autorizzazione unica continua a esistere e a svolgere la stessa funzione sotto il nuovo riferimento normativo dell’art. 9 del D.Lgs 190/2024.

Alla luce di ciò con l’art. 18 della Legge Regionale n. 15 del 08/08/2025 “Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni Varie” (BURL n. 66 Supp. n. 2 del 12/08/2025) la Regione Lazio ha modificato l’art. 51 della L.R. 14/1999 delegando le Provincie e la Città Metropolitana di Roma Capitale al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall’articolo 9 del D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 per gli interventi di cui all'Allegato C dello stesso Decreto.

Con DM MASE n. 441 del 11/12/2025 sono stati adottati i modelli unici per la procedura abilitativa semplificata e per l’autorizzazione unica (artt. 8 e 9 del D.Lgs 190/24), di cui agli Allegati A e B dello stesso, tali modelli saranno operativi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DM costituendo l’unico modello di istanza per la PAS e per l’AU sul territorio nazionale.

In attesa della piena funzionalità  della piattaforma unica digitale (SUER) per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 19 del D.Lgs 199/2021 istituita con DM Ambiente 23 Ottobre 2024 n. 368 e della operatività dei modelli unici citati l'Amministrazione nel Dicembre 2025 ha elaborato un nuovo Regolamento dell’Ente che recepisca tali novità normative e disciplini le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione unica comprensiva dei sistemi di accumulo elettrochimico e degli elettrolizzatori con i relativi oneri istruttori, al vaglio del Consiglio provinciale. 

 
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