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Autorizzazione Unica impianti per produzione energia elettrica da Fonti Rinnovabili

 

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promoziotne dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 – S.O.. n. 17)disciplina con il comma 3 dell'art. 12, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di competenza delle regioni o degli enti locali per una potenza termica inferiore a 300 MW, e di competenza ministeriale per gli impianti di potenza termica superiore a 300 MW, demandando ad apposite le linee guida lo svolgimento del procedimento al fine di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni potevano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ed adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Il Decreto Interministeriale 10/09/2010, ha emanato le Linee Guida tecniche per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con L.R. 23 Novembre 2006, n. 18 viene modificata la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per:

1) il sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia;
2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

b) il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.”

Con Decreto Presidenziale n. 75 del 20/03/2017 sono state revisionati gli oneri istruttori e le garanzie finanziarie per i procedimenti inerenti l’AU ai sensi del comma 3 art 12 del D.Lgs 387/03

L’Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo rilascia l'autorizzazione unica per la seguente tipologia progettuale:

  1. Impianti eolici di potenza nominale > di 60 KW;

  2. Impianti fotovoltaici di potenza nominale > di 200 KW se realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, al di fuori della zona a) di cui D.M. dei lavori pubblici n.1444/68;

  3. Impianti fotovoltaici di potenza nominale > di 50 KW in tutti gli altri casi;

  4. Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, senza alterare le caratteristiche geometriche e senza modificazione di destinazione d'uso dell'edificio, di potenza nominale > di 200 KW;

  5. Impianti idroelettrici di nuova costruzione di potenza nominale > di 100 KW;

  6. Impianti alimentati da biomassa di potenza nominale > di 200 KW;

  7. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza nominale > di 250 KW;

  8. impianti alimentati da biomassa, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, operanti in assetto cogenerativo di potenza nominale > di 1MW;

  9. Impianti per la produzione di Biometano con capacità produttiva superiore a 500 Sm3/h

L'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica viene presentata alla Provincia secondo la modulistica approvata con DP 75/2017.

La documentazione da allegare all'istanza, distinta per tipologia di impianto per la quale si richiede l'autorizzazione, deve essere conforme alle indicazioni di cui al punto 13 dell'allegato A) delle Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili della Regione Molise

A seguito dell'accertamento di procedibilità dell'istanza da parte dell’Ufficio Energia, decorrono i termini per lo svolgimento del procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990 e convocata nei termini prescritti la conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 o, in alternativa, la conferenza simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della richiamata legge, fermo restando che il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni, al netto dei tempi previsti per le eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale/ verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere di connessione e tutte le opere ad esso connesse, in conformità al progetto
definitivo approvato e deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Non viene rilasciata alcuna autorizzazione unica all’installazione di impianti da fonte rinnovabile quando la capacità di generazione per specifica fonte sia inferiopre alle soglie della Tabella A del D.Lgs 387/03 ma si applica la DIA ai sensi del TU di cui al DPR 380/01:

Fonte - Soglie

1. Eolica - 60 kW

2. Solare fotovoltaica - 50 kW

3. Idraulica - 100 kW

4. Biomasse - 200 kW

5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas - 250 kW

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse

L'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e si configura come titolo ai fini dell'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001

All’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 deve essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri istruttori secondo le indicazioni del DP 75/2017 e tramite pagamento attraverso il sistema pagoPA riportando nella causale procedimenti D.Lgs 387/03

Le istanze devono essere corredate da autocertificazioni antimafia redatta ai sensi dell'art. 88 co. 4bis e art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, per i soggetti previsti dalla legge.

 

 

 
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