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Autorizzazioni

Come ottenerla :

Attrezzature
Le imprese e i consorzi, per effettuare la revisione dei veicoli, devono essere permanentemente dotate di apposite attrezzature e strumentazioni idonee sia per i veicoli a motore a due ruote che per quelli a tre e quattro ruote.

Il possesso delle suddette attrezzature deve essere autocertificato. Per le apparecchiature di sollevamento è richiesta copia della seguente documentazione:
• certificazione idoneità I.S.P.E.S.L. vistato dal costruttore
• dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
• certificazione di verifica iniziale del ponte della casa costruttrice o rilasciata da un tecnico autorizzato dalla stessa casa costruttrice.

La verifica del possesso delle attrezzature e strumentazioni sopra indicate viene effettuata, su richiesta della Provincia di Viterbo, con sopralluogo tecnico dei funzionari del Ministero dei Trasporti, UMC di Viterbo.

Capacità finanziaria
Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono possedere una capacità finanziaria non inferiore a euro 154.937,07 dimostrata mediante una attestazione di affidamento finanziario rilasciata da parte:
• aziende o istituti di credito;
• società finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l'attività di revisione dei veicoli la capacità finanziaria deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività.
Nello specifico la capacità finanziaria deve essere:
• non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio;
• non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività;
• non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette attività;
• non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette attività.

Si precisa inoltre che la dimostrazione della capacità finanziaria NON può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più istituti di credito/società finanziarie.

Collegamento al CED del Ministero dei Trasporti
Ai fini di ottenere l'accesso attraverso internet ai servizi erogati dal CED del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il titolare/legale rappresentante dell'impresa deve presentare apposita istanza in bollo da allegare alla documentazione presentata alla Provincia di Viterbo per il rilascio dell'autorizzazione alle revisioni dei veicoli, che a sua volta verrà trasmessa all’Amministrazione competente.

Contributo spese
Per l'attività amministrativa di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza sull'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli è richiesto il pagamento di un rimborso spese di euro 103,29.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione per l'attività di revisione.

Costi per il sopralluogo tecnico
Sono a carico dell'impresa che richiede l'autorizzazione le spese inerenti il sopralluogo iniziale effettuato dai funzionari della Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale Territoriale del Centro Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma Sezione di Viterbo, per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

Iscrizione Camera di commercio
Le imprese di autoriparazione e i consorzi che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Viterbo per tutte le attività ed esercitarle effettivamente:
• Meccatronica
• Carrozzeria
• Gommista
Pertanto le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore devono:
• svolgere l'attività di autoriparazione quale attività principale dell'impresa;
• dimostrare di esercitare effettivamente le attività di meccatronica, gommista e carrozzeria in maniera complessiva ed effettiva.

Locali
Le autorizzazioni amministrative di cui i locali devono essere in possesso sono:
• la certificazione di agibilità rilasciata dal Comune in cui ha sede l'officina;
• l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il centro di revisione, se prevista dal Regolamento Comunale. Inoltre devono essere stati assolti presso la A.S.L. competente per territorio, di tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
• il certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o, in attesa del rilascio, la ricevuta di presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), nel caso di locali con superficie superiore a 300mq.
Il possesso delle suddette certificazioni può essere autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

I locali, delle imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
• area destinata alle revisioni non inferiore a 120 mq
• larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m
• ingresso avente larghezza non inferiore a 2,50 m
• ingresso avente altezza non inferiore a 3,50 m

I locali, delle imprese che intendono svolgere esclusivamente le revisioni dei motocicli e ciclomotori, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
• area destinata alle revisioni non inferiore a 80 mq;
• larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
• ingresso avente larghezza non inferiore a 2 m;
• ingresso avente altezza non inferiore a 2,50 m.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati le imprese devono presentare pianta e prospetto frontale dei locali in duplice copia in scala 1:100 quotata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, contenere le indicazioni topografiche e toponomastiche atte ad individuare l'ubicazione dei locali stessi.
Nella planimetria devono essere indicati:
• l'area destinata all'effettuazione delle operazioni di revisione che deve essere delimitata e distinta dal resto dell'officina
• il posizionamento delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione con la relativa leggenda della specifica delle attrezzature;
• il percorso eseguito dai veicoli all'interno dei locali (evidenziando l'ingresso e l'uscita).

Ispettore di revisioni
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, ogni impresa o consorzio deve provvedere a nominare uno o più responsabili tecnici in possesso dei seguenti requisiti:
• aver raggiunto la maggiore età;
• non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
• non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
• essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
• non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
• aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra, o un diploma di maturità scientifica, diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche e tecnico dei sistemi energetici, o diploma di maturità rilasciato da Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato ovvero una laurea, anche breve, in ingegneria;
• aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

L’ispettore tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva presso la sede operativa dell'impresa/consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Non può operare presso più di una sede operativa di impresa/consorzio che effettui il servizio di revisione (principio dell'esclusività) ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le operazioni di revisione. La richiesta di nomina dell’ispettore tecnico da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa avviene contestualmente o separatamente per più responsabili, alla richiesta della autorizzazione per le revisioni. E' sufficiente compilare l'istanza per le revisioni e allegare:
• la dichiarazione dell’ispettore tecnico circa il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge;
• fotocopia della Comunicazione on line al Centro per l’impiego competente per territorio, fotocopia del libro matricola o dichiarazione datore di lavoro o altra documentazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro.
In relazione al requisito del superamento di apposito corso di formazione si precisa quanto segue: i corsi di formazione sono tenuti da Agenzie formative appositamente autorizzate dalla Regione Lazio.
Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Frequenza con Verifica degli apprendimenti per Responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Per chi è già autorizzato
Apertura di una nuova sede operativa
L'impresa già autorizzata può aprire una seconda sede operativa o ulteriori sedi operative per   l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli previa richiesta di una nuova autorizzazione per ciascuna delle suddette sedi.

Cessazione attività di centro di revisione o Dimissioni dell’ispettore tecnico
Qualora l'impresa autorizzata cessi l'attività di centro di revisione, il titolare o legale rappresentante della stessa deve presentare tempestivamente alla Provincia di Viterbo una istanza in bollo per la revoca dell'autorizzazione e restituire il titolo autorizzativo in originale, stesso dicasi nel caso in caso di dimissioni o licenziamento di un ispettore tecnico.

Estensione per le revisioni dei motoveicoli 
Le imprese/consorzi in possesso di autorizzazione per la revisione di una delle seguenti categorie di veicoli a motore:
1. autoveicoli;
2. autoveicoli e ciclomotori/motoveicoli a due ruote;
possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni sui seguenti veicoli:
• ciclomotori/motoveicoli a due ruote oppure ciclomotori/motoveicoli a due, tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 1);
• ciclomotori/motoveicoli a tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 2).
A tal fine occorre presentare idonea istanza in bollo alla Provincia di Viterbo.

Responsabile tecnico sostitutivo 
In caso di temporanea assenza o di impedimento dell’ispettore tecnico delle operazioni di revisione l’ispettore stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da un "sostituto temporaneo" che si trovi in una delle condizioni di seguito specificate:

1. persona che abbia superato corso di formazione;
2. personale dipendente che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:
- operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);
- operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).

Può essere nominato responsabile tecnico sostitutivo anche il "socio" a condizione che dimostri con apposita documentazione di essere un "socio lavoratore" legato stabilmente alla organizzazione dell'impresa e di svolgere all'interno della stessa attività lavorativa equivalente a quella dell'operaio specializzato.
Pertanto il titolare/legale rappresentante dell'impresa autorizzata deve presentare alla Provincia di Viterbo istanza in bollo per il conferimento di incarico di responsabile tecnico sostitutivo temporaneo. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, sottoscritta dal responsabile tecnico sostitutivo da nominare.

Ogni qual volta l'impresa abbia necessità di sostituire l’ispettore tecnico con il sostituto temporaneo, deve darne immediata comunicazione scritta alla Provincia di Viterbo e all’UMC di Viterbo, indicando le date in cui il sostituto verrà effettivamente adibito alle attività di revisione.

Referti revisione 
Al termine delle operazioni di revisione sul veicolo l’ispettore tecnico stampa e sottoscrive i referti delle singole prove. I referti sono posti a corredo delle pratiche di revisione e conservati agli atti dell'impresa.

Registro
In conseguenza dell’introduzione del protocollo MCTC-NET 2 non è più necessario tenere un registro cartaceo delle revisioni, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 ottobre 2014 prot. R.U. 23327, la quale specifica: "….I software PC-prenotazione devono gestire il registro informatico delle revisioni e devono essere in grado, su richiesta degli organi competenti, di stampare il registro aggiornato."

Revoca d’ufficio dell’autorizzazione
Nel caso in cui, nel corso di controlli, venga accertato che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, l'autorizzazione relativa ai compiti di revisione sarà revocata.

Rimborso spese
Per l'attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli è richiesto il pagamento di euro 103,29 per ogni sede operativa dell'impresa autorizzata.
Il contributo deve essere versato mediante
bonifico bancario IBAN IT33S 07601 14500000012602017 - causale “Contributo spese istruttoria e vigilanza Officine Revisione”
• oppure
conto corrente postale n. 12602017 intestato a: Provincia di Viterbo - Servizio Tesoreria indicando nella causale “Contributo spese istruttoria e vigilanza Officine Revisione”

Sospensione dell’attività
Il titolare/legale rappresentante dell'impresa è tenuto a richiedere la sospensione dell'attività di revisione nei casi in cui non sia garantito il corretto svolgimento dell'attività:
• qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto dell’ispettore tecnico;
• qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto delle attrezzature in dotazione oppure le stesse non siano state sottoposte a visita periodica.
L'autorizzazione verrà riattivata non appena rimossa la causa della sospensione (es. nomina nuovo ispettore tecnico, dimostrazione dell'avvenuto controllo delle apparecchiature in dotazione) previa richiesta scritta dell'impresa e dimostrazione della rimozione della causa di sospensione. La sospensione dell'attività deve inoltre essere richiesta nel caso in cui si intenda procedere al trasferimento della sede operativa del centro di revisione o allo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati.

Trasferimento della sede operativa del Centro di revisione o spostamento della Linea di Revisione
A) Il trasferimento della sede operativa del centro di revisione in nuovi locali prevede il rilascio di una nuova Autorizzazione.
B) Lo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati prevede una Conferma di presa D’atto.

La Provincia di Viterbo Provvederà a :
• verificare che i locali siano in possesso di tutti i requisiti e delle certificazioni amministrative richieste dalla normativa attualmente vigente;
• verificare il permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli;
• richiedere al UMC di Viterbo il sopralluogo tecnico per la verifica sull’idoneità dei locali e attrezzature;
• rilasciare una nuova autorizzazione;
• rilasciare una conferma di presa D’atto;

A tal fine occorre presentare alla Provincia di Viterbo una Istanza di trasferimento dei locali e/o attrezzature.

Trasformazione o variazione dell’assetto societario
Nel caso in cui si verifichi un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. trasformazione di una impresa singola in società, aggregazione in consorzio di singole imprese, trasformazione o fusione di società, ...) occorre dar luogo al rilascio di una nuova autorizzazione per la revisione dei veicoli a motore. Si procederà sempre al rilascio di una nuova autorizzazione nel caso di:
• variazione della denominazione sociale o ragione sociale dell'impresa a cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
• variazione della persona fisica intestataria dell'autorizzazione.

In caso di vicende che non producano mutamenti giuridici sostanziali circa l'identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. ingresso o recesso di soci, trasferimento della sede legale, Variazione Legale Rappresentante, ecc.) l'Amministrazione provvede alla presa d'atto delle variazioni intervenute, previa comunicazione da parte dell'impresa, senza rilascio di una nuova autorizzazione. Pertanto è sufficiente che l'impresa compili la comunicazione di variazione assetto societario per centro di revisione allegando la documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti della Provincia di Viterbo e contestualmente verrà rilasciato un provvedimento di conferma e presa d’atto.

Tutte le Autorizzazioni, Revoche, Sospensioni e Riattivazioni, vanno comunicate contestualmente all’UMC di Viterbo.

Tariffa revisione 
La tariffa relativa alle operazioni di revisione, eseguita dalle imprese di autoriparazione autorizzate, è fissata in euro 45,00 a cui devono aggiungersi il 22% di IVA e i diritti per l'Ufficio D.T.T. di Viterbo, per un totale di euro 65,10.

Tariffa € 45,00

22% IVA € 9,90

Diritti DTT € 10,20

Totale € 65,10

Il versamento dei diritti per l'Ufficio D.T.T. di Viterbo deve essere effettuato dall'utente sul c/c postale 9001.
Nel caso in cui il versamento venga effettuato per conto dell'utente dal centro di revisione, lo stesso potrà aggiungere al costo della revisione l'importo di euro 1,80.

Tariffa € 45,00

22% IVA € 9,90

Diritti DTT€ 10,20

Rimborso spese per versamento
Totale € 66,88

 
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