Norme di riferimento:
Funzioni
In caso di infrazione alla normativa in materia di rifiuti, l'ufficio riceve sia il verbale di sopralluogo/accertamento del personale dell'ufficio (la cui contestazione dovrebbe essere immediata se possibile, oppure entro 90 giorni per residenti nel territorio della repubblica o 360 giorni per quelli all'estero sul quale redige il conseguente verbale di contestazione, sia i verbali di contestazione trasmessi dai vari Corpi Accertatori - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, A.S.L.) e sia i procedimenti depenalizzati trasmessi dall'autorità giudiziaria. L'istruttoria può essere iniziata solo dopo un periodo di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, qualora il soggetto che ha commesso l'infrazione non abbia usufruito della facoltà, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, di trasmettere le memorie difensive prevista dall'art. 18 della legge n.689/81 o di quella di oblare entro 60 giorni prevista dalla stessa legge all'art. 16. Al termine di tale periodo, in caso di non oblazione, si dà inizio all'istruttoria che prevede lo studio della pratica e delle eventuali memorie difensive e qualora in quest'ultime venga richiesta l'audizione personale, l'ufficio d'accordo con il Dirigente, fissa una data che verrà comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Nel caso in cui i verbali di contestazione siano poco esaustivi o nel caso in cui nelle memorie difensive siano contestati i fatti in esso riportati, l'ufficio preposto richiede le controdeduzioni al Corpo Accertatore che ha redatto il verbale. L'esame di tale documentazione, insieme al verbale di contestazione e alle memorie difensive porterà all' emanazione di un provvedimento di archiviazione o di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento da parte del Dirigente. In caso di ordinanza di ingiunzione, entro 30 gg. dalla notifica dovrà essere effettuato il pagamento a favore della provincia di Viterbo. La notifica viene trasmessa tramite raccomandata A.R.; in caso di mancato recapito, si richiede l'intervento dei messi comunali. Qualora venga chiesta la rateizzazione dell'importo da pagare, l'ufficio verificherà lo stato di solvibilità dell'interessato presso il comune di residenza. La rateizzazione sarà formalizzata con determina di gestione del Dirigente e successivamente comunicata all'interessato. L'ordinanza di ingiunzione o il provvedimento di archiviazione verranno trasmessi anche al Corpo che ha redatto il relativo verbale di contestazione. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto, se il trasgressore non ha proposto opposizione al giudice del luogo dove in cui è stata commessa la violazione si procederà al recupero del credito tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 27 L. 689/81 - Esecuzione Forzata).
In caso di infrazione alla normativa in materia di acque emersa in sede di sopralluogo del personale o in caso di trasmissione di fascicoli processuali inviati dall' autorità giudiziaria alla Provincia per depenalizzazione, l'ufficio, ricevuta la documentazione, redige il conseguente verbale di contestazione firmato dal dirigente. Qualora la sanzione riguardi un privato, il verbale viene notificato al trasgressore ed inviato in copia sia al Comune competente (per le decisoni nel merito) sia alla Regione Lazio destinataria dell'introito della sanzione; in caso di infrazione da parte di un Comune, il verbale viene notificato al Sindaco del Comune interessato e trasmesso alla Regione Lazio che, oltre ad essere destinataria dell'introito, dovrà decidere nel merito. ( art.2 L.R. 30 del 05/07/94). Tutte le notifiche e le trasmissioni di cui sopra avvengono sempre per mezzo di raccomandata postale A.R.