Rilascio concessioni di piccola derivazione d'acqua, tutela quantitativa della risorsa idrica, risparmio idrico, controlli dei prelievi
SI COMUNICA CHE, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI PER LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE/POZZI DEVONO ESSERE RICHIESTE ALLA REGIONE LAZIO (DOTT. OCCHIALINI Pec: areaconcessioni@regione.lazio.legalmail.it - Tel 06/5168 9170 - 06/6168 9400)
LE DOMANDE E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA DOVRANNO ESSERE TRASMESSE VIA PEC ALL'INDIRIZZO provinciavt@legalmail.it
La denuncia del pozzo è obbligo introdotto dall'art. 10 del D.lgs 275/93, il quale stabilisce che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio"; l'omessa denuncia viene punita, salvo che nel caso di cui all'art. 93 del R.D. 1775/33 (pozzi per uso domestico) con la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,46 Euro.
La denuncia deve essere presentata una sola volta, fatta salva la necessità di ulteriori presentazioni dovute a variazioni delle informazioni contenute nel modulo di denuncia.
L'obbligo della denuncia vale anche per l’'uso domestico ai sensi del D.lgs 275/1993, mentre l'escavanzione di un pozzo domestico non necessita autorizzazione.
Al fine di avviare il procedimento di concessione è necessario trasmettere la seguente documentazione:
La denuncia dei pozzi va effettuata ai sensi dell'art. 103 del R.D. n° 1775/33 relativamente ai nuovi pozzi.
(NB. LA DOMANDA DOVRA' ESSERE NECESSARIAMENTE TRASMESSA IN VIA TELEMATICA TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO provinciavt@legalmail.it):